MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova. (21E04165)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 50
Gazzetta 32 del 23/04/2021
Scadenza Concorso: 07/06/2021

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli affari
esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di
accesso alla carriera diplomatica;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui è tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi del quale
non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per
i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del
requisito del limite di età non superiore ai trentacinque anni,
elevabile fino ad un massimo complessivo di tre anni, previsto per
l'accesso alla carriera diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di età
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compleanno;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonchè per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», con particolare riguardo al
comma 301 dell'art. 1 che autorizza il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale a bandire, per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera
diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle
facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un
contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in
prova;
Visto l'art. 1, comma 922 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che incrementa
di diciotto unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di cinquanta
unità per l'anno 2023 l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 301,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Accertata la necessità del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura
concorsuale in virtù della specialità delle disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso
per segretari di legazione in prova, collegata ai peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e più
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della
massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione;
Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio
2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge n. 77
del 17 luglio 2020, come modificato dal decreto-legge n. 104 del 14
agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13
ottobre 2020;
Visto l'art. 10, comma 8 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile
2021 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici»,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti
di Segretario di Legazione in prova.
2. Sette dei cinquanta posti messi a concorso sono riservati ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle
lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area.
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.