MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di commissario tecnico ingegnere del ruolo degli ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. (21E04362)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 13
Gazzetta 32 del 23/04/2021
Scadenza Concorso: 23/05/2021

 

 

Bando Completo

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare,
gli articoli 29, 31 e 32 e l'allegata tabella A, come da ultimo
modificata dall'art. 37-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri corpi di polizia», che determina nel massimo
la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il
centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del corpo della guardia di finanza nonchè
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare,
l'art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e
7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», e, in particolare, l'art. 31, nel quale è previsto, tra
l'altro, che l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei
funzionari tecnici di Polizia avvenga mediante concorso pubblico per
titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, le disposizioni di cui
all'art. 35, commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e
successive modificazioni, circa le qualità di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, nonchè l'art. 37, e successive
modificazioni, sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue
straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per
l'amministrazione della difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra
l'altro, la non applicabilità, fino al 2026, di alcun limite di età
per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'art. 3,
commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter, e
successive modificazioni, nonchè l'art. 3, comma 15, terzo periodo,
e successive modificazioni, in base al quale ogni riferimento
normativo alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore
tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si
intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice
commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo
tecnico;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»», e, in particolare, le disposizioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere l) e o);
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identità
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art. 47, relativo ai
titoli di studio prescritti per l'ammissione all'esame di Stato ai
fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli
ingegneri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»
e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Capo della Polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei
concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei
funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di
Polizia e per la promozione a Vice questore aggiunto della Polizia di
stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di
laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, del 18
dicembre 2014, che individua le classi di laurea idonee per l'accesso
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2018, 4 settembre 2019 e 28 dicembre 2020, recanti
autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militari, rispettivamente, per gli
anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e
66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo della Polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di tredici commissari tecnici
ingegneri della Polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione di tredici commissari tecnici ingegneri del ruolo degli
ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti
elencati all'art. 3, distinti come segue:
a) Settore polizia scientifica: un posto;
b) Settore telematica: due posti;
c) Settore motorizzazione: due posti;
d) Settore accasermamento: otto posti.
2. Per ciascun candidato, la partecipazione al concorso è
limitata ad un solo Settore di impiego, scelto tra quelli di cui al
comma 1.
3. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1, lettera d) del
presente articolo, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni:
a) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato
che, in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri
requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, sia appartenente al
ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo
direttivo tecnico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera mmm-bis),
del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni;
b) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato
appartenente a qualsiasi ruolo, purchè con un'anzianità di servizio
non inferiore a cinque anni e in possesso del prescritto diploma di
laurea e degli altri requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.