MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP. (21E04543)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 6
Gazzetta 35 del 04/05/2021
Scadenza Concorso: 03/06/2021
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche»;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
«Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non
idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'Ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della Sanità militare, recante «modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020
dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2021 e le consistenze previsionali per il
triennio 2021-2023 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0044194 del 26 giugno 2020 dello
Stato maggiore della Marina, con la quale è stato trasmesso, tra
l'altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2021 dal
Comando generale delle capitanerie di porto;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0027752 del 31 marzo 2021, con la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno
2021 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
complessivi sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del
Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto al 20°
corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e
per l'ammissione di complessivi centosettanta allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, di cui cento ausiliari del
ruolo normale e del ruolo speciale rispettivamente del Corpo del
Genio della marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo
di Commissariato militare marittimo e del Corpo di Stato maggiore,
del Corpo del Genio della marina - specialità armi navali e del
Corpo sanitario militare marittimo per l'ammissione al 22° corso AUFP
e settanta ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo
delle capitanerie di porto per l'ammissione al 23° corso AUFP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale
Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8
gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore (CP)
Giovanni Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie
di porto con contestuale conferimento del grado di ammiraglio
Ispettore Capo;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del
Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto,
al ventesimo corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di
anni dodici e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
dei Corpi della Marina militare al ventiduesimo e ventitreesimo corso
AUFP, come di seguito specificati:
a) per l'ammissione al ventesimo corso allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC), n. sei posti, di cui:
1) quattro posti per il Corpo di Stato maggiore;
2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
b) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, n.
quarantaquattro) posti, di cui:
1) dodici posti per il Corpo del Genio della marina -
specialità genio navale, di cui:
uno per ingegneri elettrici;
uno per informatici;
uno per ingegneri meccanici;
nove per ingegneri navali;
2) cinque posti per il Corpo del Genio della marina -
specialità armi navali, di cui:
quattro per informatici;
uno per chimici;
3) undici posti per il Corpo del Genio della marina -
specialità infrastrutture, di cui:
quattro per ingegneri elettrici;
sette per ingegneri civili o architetti;
4) quattordici posti per il Corpo sanitario militare
marittimo, di cui:
dodici per medici;
due per farmacisti;
5) due posti per il Corpo di Commissariato militare
marittimo;
c) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, cinquantasei
posti, di cui:
1) quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore;
2) due posti per il Corpo del Genio della marina -
specialità armi navali, per il successivo impiego nei Reparti
subacquei della Marina militare;
3) sei posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui:
quattro biologi;
due odontoiatri;
d) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quaranta posti
per il Corpo delle capitanerie di porto;
e) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trenta posti
per il Corpo delle capitanerie di porto.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo/Corpo/specialità potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo di Stato
maggiore, del Corpo del Genio della marina, del Corpo sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,
nonchè nel sito www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi'
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonchè nel
sito www.marina.difesa.it