MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21E06066)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 314
Gazzetta 45 del 08/06/2021
Scadenza Concorso: 08/07/2021

 

 

Bando Completo

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma
1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto l'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19», ai sensi del quale le modalità di
svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga
alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 58,
concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento dei
concorsi per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019,
n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneità
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n.
167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma
degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e il decreto del Ministro
dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
della classi di laurea;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle
lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto l'art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice vigente dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la nota della Direzione centrale per le risorse umane n.
14835 del 16 marzo 2021, e relativi allegati, concernente i dati
numerici del concorso in argomento;
Vista la nota n. 21988-P del 2 aprile 2021, con la quale il
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - è stato autorizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il
reclutamento di trecentoquattordici unità nella qualifica di
ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


È indetto un concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici
posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono
rispettivamente riservati:
a) un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale
che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando, ad esclusione dei limiti di età;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal predetto
art. 2;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli
altri requisiti previsti dal citato art. 2.
Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione
disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.