MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (21E05809)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 47 del 15/06/2021
Scadenza Concorso: 11/07/2021

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
dell'ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale
scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
che autorizza il Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il
fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo
dei relativi supplenti, a bandire una procedura straordinaria, per
titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale,
finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori,
distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura
pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021
al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della
graduatoria stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» nonchè il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonchè alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400,
comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi, per
titoli ed esami, dispongono di cento punti di cui quaranta per le
prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e
venti per i titoli;
Considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni
speciali specifiche, assegnare ottanta punti alla valutazione della
prova scritta e venti punti alla valutazione dei titoli;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art.
11, comma 14;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il
quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
e della lingua inglese, nonchè, ove opportuno in relazione al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n.
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le
persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante
attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva n.
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli
678, comma 9, e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare
l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi
allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per
via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le
relative linee guida del 25 settembre 2019;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante
«Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
numeri 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il
riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei
licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e relative linee guida per gli Istituti tecnici, per gli
Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010,
n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della
disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16 novembre 2012,
n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020,
n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per
titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno»;
Vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida
sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma
5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare
il punto 5;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile
2018, relativo al personale del comparto istruzione e ricerca,
sezione scuola, per il triennio 2016-2018;
Considerato l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini
e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla
procedura; la composizione di un Comitato tecnico-scientifico
incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove
scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile,
utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in
ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso
e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di
valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei
diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante
dall'organizzazione della medesima;
Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto
istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha
attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30
gennaio 2020;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in
data 4 febbraio 2020;
Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione
non ha reso il prescritto parere;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21
aprile 2020;
Visto il decreto dipartimentale n. 783 di data 10 luglio 2020 in
special modo l'art. 11 che ha sostituito l'art. 18, comma 1, del
decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020;
Visto in particolare l'art. 18, comma 1 del decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale si dispone
che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del testo
unico, l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, per la scuola
secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia (rectius per la
scuola secondaria di primo e di secondo grado con lingua di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia), anche avvalendosi della collaborazione
dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23
febbraio 2001, n. 38 secondo le modalità e i requisiti previsti dal
bando nazionale;
Visto l'art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del
personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18 dicembre 2014,
n. 913;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n.
809;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7
febbraio 2017, n. 53, con il quale l'Ufficio per l'istruzione in
lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia è stato investito delle funzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli
rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del direttore generale dell'USR del
Friuli-Venezia Giulia di Trieste del 27 ottobre 2020, n. prot.
m_pi.AOODRFVG/10983 che delega al dirigente dell'Ufficio II
l'indizione di appositi bandi per le procedure concorsuali citate
nelle premesse del succitato decreto per posti per il personale
docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con
insegnamento bilingue sloveno-italiano, nonchè la gestione
complessiva delle relative procedure selettive, inclusa l'adozione di
tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti;
Visti, inoltre, i protocolli per lo svolgimento dei concorsi
pubblici del Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente
DFP-0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura
straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su
posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado. I posti a bando, per l'immissione in ruolo
nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia
Giulia, sono suddivisi per tipologia di posto e classe di concorso
come indicato nell'allegato A al presente decreto.
2. La procedura straordinaria è bandita ed organizzata su base
regionale, avvalendosi dell'Ufficio II per l'istruzione in lingua
slovena.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
b. Ministero: Ministero dell'istruzione;
c. decreto-legge: decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
d. USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia;
e. Ufficio II - Ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38;
f. testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».