MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi trentasette marescialli in servizio permanente, da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2021. (21E07217)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 37
Gazzetta 52 del 02/07/2021
Scadenza Concorso: 01/08/2021

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visti i decreti interministeriali emanati il 9 luglio 2009 dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e
l'innovazione concernenti equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali
(LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ed
equiparazioni tra classi delle lauree decreto ministeriale n.
509/1999 e classi delle lauree decreto ministeriale n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del Libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del Libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze
della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con
modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata
dall'Ispettorato generale della sanità militare il 9 febbraio 2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneità incondizionata al servizio militare;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del Codice dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del
personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie
finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati
idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini
previsti dallo stesso Codice;
Visto l'art. 682, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale prevede che, per specifiche esigenze delle singole Forze
armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
maresciallo e corrispondenti, giovani di età non superiore a
trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso e in possesso
di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi
relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 760, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale prevede che, i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5-bis,
frequentino corsi applicativi di durata non superiore a un anno
accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei
rispettivi Capi di Stato maggiore;
Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le
disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei
marescialli dell'Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo
delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare»;
Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il
quale è stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di
protocollo sanitario per la somministrazione di profilassi vaccinali
al personale militare»;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0089575 del 19 giugno 2020 con il
quale lo Stato maggiore della difesa ha definito il piano delle
assunzioni per l'anno 2021 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio
2020-2022;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0076192 del 29 ottobre 2020 dello
Stato maggiore della Marina militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel ruolo
dei marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della
Marina militare con il grado di Capo di 3^ classe per il 2021;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0038444 del 22 febbraio
2021 dello Stato maggiore dell'Esercito concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento di marescialli a «nomina diretta»
nell'Esercito italiano per l'anno 2021;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0000937 del 7 gennaio 2021
dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare concernente gli
elementi di programmazione per il reclutamento di marescialli a
«nomina diretta» nell'Aeronautica militare per l'anno 2021;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0038958 del 20 aprile 2021
dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare concernente modifiche
agli elementi di programmazione per il reclutamento di marescialli a
«nomina diretta» nell'Aeronautica militare per l'anno 2021;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 -, concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;

Decreta:

Art. 1

Generalità

1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei
marescialli delle Forze armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di dodici marescialli da immettere nei ruoli
marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la
specializzazione sanità;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di quindici capi di 3^ cl. da immettere nel ruolo
marescialli della Marina militare in servizio permanente nelle
categorie specialisti del sistema di combattimento/ricercatori
elettronici e Servizio sanitario del Corpo equipaggi militari
marittimi (C.E.M.M.);
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di dieci marescialli di 3^ cl. da immettere nei
ruoli marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente
per la categoria supporto, specialità sanità.
La ripartizione tra le categorie/specialità sono indicate nelle
rispettive Appendici di Forza armata, del presente bando di concorso.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonchè, dei diplomati
presso le Scuole militari e degli assistiti dall'Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per
i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.
L'appartenenza a una delle categorie che dà diritto alla riserva
dei posti, deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione ai
sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, i titoli di
preferenza, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dell'art. 73, comma 14
della legge 9 agosto 2013, n. 98, saranno considerati solo per coloro
che li dichiareranno nella domanda di partecipazione ai sensi degli
articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali marescialli alla frequenza dei corsi applicativi con
riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei
requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a
effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente.
5. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne darà
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa amministrazione provvederà a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul portale dei concorsi
secondo le modalità riportate nel successivo art. 5. Qualora il
numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni
del presente comma sarà altresi' modificato il numero dei posti
riservati ai sensi del precedente comma 2.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito
www.difesa.it nonchè nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalità.
Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.