MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura di milleduecentoventisette posti di allievo agente della Polizia di Stato, con talune riserve. (21E08136)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 1227
Gazzetta 56 del 16/07/2021
Scadenza Concorso: 15/08/2021
Bando Completo
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.
354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33, come
modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonchè
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e l'art. 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue
straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare l'art. 703, nel
quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali
nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre
2012, n. 244»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, con riguardo
al comma 5, che dispone che fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, ai commi 6 e 7, a norma
del quale ai volontari delle Forze armate in servizio o in congedo
alla data del 31 dicembre 2020 è richiesto, in luogo del titolo di
studio di scuola secondaria di secondo grado prescritto per la
partecipazione al concorso per allievo agente della Polizia di Stato,
quello di scuola secondaria di primo livello, nonchè ai commi 7-bis,
7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-septies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto l'art. 1, commi 287 e seguenti, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020», l'art. 1, commi 381 e seguenti, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e
l'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di
innovazione tecnologica», recanti disposizioni per l'assunzione
straordinaria di allievi agenti;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto
codice dell'amministrazione digitale in materia di identità
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, di approvazione del «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della difesa 22 febbraio 2006, recante «Modalità di
reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in
congedo»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, di approvazione del «Regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia
di Stato»;
Attesa la necessità di assumere milleduecentoventisette allievi
agenti della Polizia di Stato, tra i volontari delle Forze armate, in
relazione alle esigenze previste per l'anno 2021, nel rispetto delle
aliquote previste dall'art. 703 del Codice dell'ordinamento militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, per
milleduecentoventisette posti per allievo agente della Polizia di
Stato riservato ai cittadini italiani che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio
da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
b) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato
in congedo al termine della ferma annuale;
c) volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in
congedo.