COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale. (21E08140)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 2938
Gazzetta 57 del 20/07/2021
Scadenza Concorso: 04/09/2021

 

 

Bando Completo

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 16,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonchè l'articolo 2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8,
concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica
all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in
materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della Sanità militare, recante «Modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'articolo 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può
trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2,
lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli artt. 259 e 260;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto
dell'articolo 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificità delle Forze armate, delle Forze di
Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'articolo
51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'età, al
titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e
successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si
evince dall'articolo 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010 mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i
posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'articolo 708
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche
l'applicabilità di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n.
100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16 luglio 2014, n. 7599; T.A.R. Lazio,
Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter, 26
settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l'opportunità di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i candidati nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue
straniere indicate nell'allegato «E» del presente bando di concorso;
Ritenuta l'esigenza di garantire la più aderente e stabile
distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale,
prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente
necessitano;
Ritenuta la necessità di favorire, mediante il reclutamento di
personale in possesso di particolari titoli di studio e
qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo
specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
a) duemilacinquantasette riservati, ai sensi dell'articolo 703
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4), in servizio;
b) ottocentottantuno riservati, ai sensi degli articoli 703,
706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini
italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il
limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che
abbiano già prestato servizio militare.
2. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per il
reclutamento di trentadue allievi carabinieri riservato, ai sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15
luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di primo grado di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, per il successivo impiego presso la Regione Trentino
Alto Adige.
3. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso con le modalità di cui all'articolo 3, i candidati:
a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di
esse;
b) hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e
per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale,
ambientale e agroalimentare ai sensi dell'articolo 708, comma 1-bis e
dell'articolo 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
4. È stabilito in centodiciannove il numero dei vincitori di
concorso da designare per la formazione e per l'impiego specialistici
di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le modalità
indicate nell'articolo 19. Dette unità saranno ripartite in numero
di:
a) ottantatrè riservate ai candidati vincitori del concorso di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
b) trentasei riservate ai candidati vincitori del concorso di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
5. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 3 potrà
essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche
con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
6. Ai sensi dell'articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, resta altresi' impregiudicata la facoltà di revocare o
annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno
2021.
7. In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».