MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemiladuecentocinquantuno VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell'Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2021. (21E08139)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 2251
Gazzetta 57 del 20/07/2021
Scadenza Concorso: 20/08/2021

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa -
Ispettorato generale della sanità militare, recante «Modalità
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259;
Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015,
concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il
reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4)
dell'Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020,
con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il
2021;
Visto il foglio n. M_INF.CGCCP REGISTRO UFFICIALE. U. 0044580 del
23 aprile 2020, con il quale il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei
reclutamenti del personale del Corpo delle capitanerie di porto
pianificati per il 2021;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0111527 del 31 maggio
2021, dello Stato maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di
programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell'Esercito per il
2021;
Visto il foglio n. M_D MSTAT0073081 del 20 ottobre 2020, dello
Stato maggiore della Marina, contenenti gli elementi di
programmazione per il reclutamento dei VFP 4 della Marina militare
per il 2021;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0020087 del 25 febbraio
2021 dello Stato maggiore dell'Aeronautica, contenenti gli elementi
di programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell'Aeronautica
militare per il 2021;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante
«Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle
prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente in materia»;
Vista la circolare 6003 in data 10 settembre 2018 dello Stato
maggiore dell'Esercito recante «Specializzazioni, incarichi
principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di
truppa (ex circ. O/GRD/TR)»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso e destinatari

1. È indetto, per il 2021, un concorso, per titoli ed esami, per
il reclutamento di duemiladuecentocinquantuno VFP 4 nell'Esercito,
nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e
nell'Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in
congedo per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di
incorporazione e in possesso dei requisiti di cui al successivo art.
2.
2. I posti a concorso sono cosi' suddivisi:
a) milleduecentoundici posti nell'Esercito di cui:
millecentoundici per incarico/specializzazione che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
venti per «elettricista infrastrutturale»;
venti per «idraulico infrastrutturale»;
venti per «muratore»;
tre per «meccanico di mezzi e piattaforme»;
dieci per «fabbro»;
venti per «falegname»;
tre per «operatore equestre, posizione organica maniscalco»;
quattro per «operatore informatico con qualifica di operatore
addetto alla sicurezza informatica».
Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista
incorporazione - presumibilmente - a partire dal mese di marzo 2022.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con il bando di concorso 2019, nonchè dai VFP 1 in
servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma,
incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti,
dal 21 luglio 2021 al 20 agosto 2021 estremi compresi;
b) cinquecentosessantaquattro posti nella Marina militare, di
cui trecentosettanta per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM)
e centonovantaquattro per il Corpo delle capitanerie di porto (CP).
Il reclutamento avverrà in unica immissione, con prevista
incorporazione - presumibilmente - a partire dal mese di gennaio
2022.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con il 1° e 2° blocco 2020, nonchè dai VFP 1 in servizio
(anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un
anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con
qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2020
dal 21 luglio 2021 al 20 agosto 2021 estremi compresi;
c) quattrocentosettantasei posti nell'Aeronautica militare in
un'unica immissione.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con l'unico blocco 2019, 1° e 2° incorporamento, nonchè
dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine
ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad
anni precedenti al 2019, dal 21 luglio 2021 al 20 agosto 2021 estremi
compresi.
Non è consentita, pena l'esclusione dal concorso, la
partecipazione al concorso stesso per più forze armate e/o per più
corpi previsti dal presente bando, salvo quanto di seguito
specificato.
I candidati per l'Esercito che chiederanno di partecipare per i
posti previsti per «elettricista infrastrutturale», «idraulico
infrastrutturale», «muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme»,
«fabbro», «falegname», posizione organica di «operatore equestre,
posizione organica maniscalco» e qualifica di «operatore informatico
con qualifica di operatore addetto alla sicurezza informatica»
potranno, altresi', chiedere di partecipare per i posti previsti per
incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata.
I candidati per la Marina militare che prestano servizio quali
VFP 1 in uno dei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti
specialistiche di tale Forza armata, qualora partecipino al concorso
di cui al presente bando, non potranno partecipare al distinto
concorso straordinario per il reclutamento di VFP 4 delle Forze
speciali e Componenti specialistiche, che sarà indetto nel 2021.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi a), b) e c)
del paragrafo 2), i candidati che, provengono da una Forza armata
diversa, possono comunque presentare domanda per l'Esercito, la
Marina militare o per l'Aeronautica militare.
4. Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione per ciascuna
Forza armata è riservato alle seguenti categorie previste dall'art.
702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le
Scuole militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti
dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina militare; assistiti dell'Opera
nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;
figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche
parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie
di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri
candidati idonei della stessa immissione, secondo l'ordine della
relativa graduatoria di merito.
5. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma
prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorchè
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, in
servizio presso comandi e/o enti dell'Esercito, della Marina militare
e dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ai fini
del presente bando non è considerato militare in servizio il
candidato che, alla medesima data, presti servizio nelle Forze di
completamento.
6. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma
prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati
posti in congedo e che in tale posizione si trovano alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. L'eventualità che il candidato, alla predetta data, si
trovi nella posizione di richiamo nelle Forze di completamento non
rileva ai fini della modifica della suddetta posizione di congedo.
7. Nei casi accertati di candidati che, nell'adempimento di
attività operative svolte sul territorio nazionale o all'estero,
hanno riportato ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio
per un periodo superiore a novanta giorni alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
l'Amministrazione della difesa valuterà l'eventualità di
assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei modi e
nei tempi da essa stabiliti.
8. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne darà immediata
comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa
(www.difesa.it e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa all'indirizzo: https://concorsi.difesa.it), che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa amministrazione provvederà a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
9. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal precedente comma, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese
sostenute dagli stessi per la partecipazione alle selezioni
concorsuali.