MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 219). (21E08589)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 59 del 27/07/2021
Scadenza Concorso: 26/08/2021
Bando Completo
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici» cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008, n. 31, dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto
2017, n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva n.
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania» ed in particolare il titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.
17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività» e, in particolare, l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323 «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in
particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli Istituti professionali,
è equipollente a quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici
di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti», e in particolare l'art. 55, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015
sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 133 «Regolamento recante norme per il riordino
degli Istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'allegato D
contenente la tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti
professionali previsti dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137 «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del «Regolamento recante norme per lo svolgimento degli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di agrotecnico», d'ora in avanti denominato
«Regolamento», il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S. - emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Provincie di Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. n. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuità della gestione accademica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. Qualora sia necessario in
relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonchè
delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere
altresi' individuate modalità di svolgimento diverse da quelle
ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività
pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni di cui al comma 1, nonchè per quelle previste
nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio,
ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche
laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione
professionale»;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione
europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 6, commi
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino
al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto
del Ministro dell'istruzione»;
Considerata l'esigenza, in ragione del protrarsi dell'emergenza
epidemiologica e nel rispetto delle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19, di disciplinare l'organizzazione e la
modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di agrotecnico e agrotecnico laureato
in deroga alle disposizioni normative vigenti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 14 luglio 2021, n.
212, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento
degli esami di Stato della sessione 2021 di abilitazione
all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico
laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito
agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il
profilo tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita,
altresi', la disponibilità dello stesso alla realizzazione della
sessione d'esame;
Ordina:
Art. 1
1. È indetta, per l'anno 2021, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico e di agrotecnico laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito
agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti
professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonchè presso
Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti
oppure in possesso del diploma afferente al settore «Servizi»,
indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o
diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al
possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere
A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonchè i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami - ed il relativo programma riportato
nella tabella B della presente ordinanza - è unica per tutti i
candidati di cui al precedente comma.