MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di complessive centoventi unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo, per le esigenze delle sedi centrali, decentrate e periferiche dell'amministrazione. (21E08690)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 120
Gazzetta 60 del 30/07/2021
Scadenza Concorso: 29/08/2021
Bando Completo
IL CAPO DIPARTIMENTO
per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonchè alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore
delle categorie protette;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui, tra l'altro, le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, concernente
l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999
e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Ritenuto opportuno specificare che:
si intende per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di
durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
si intende per laurea specialistica (LS) la laurea
specialistica di II livello, il titolo accademico di durata normale
di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale;
si intende per laurea magistrale (LM) la laurea specialistica
di II livello (LS) ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
si intende per Dottorato di ricerca il titolo rilasciato dalle
Università ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice
dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, coordinato con
la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 recante
«Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi» e, in particolare, l'art. 47 che prevede tra
l'altro che, al fine di consentire il più celere ed efficace
svolgimento dei compiti dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è
autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1°
dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione
ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti
e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale
amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del
comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Che pertanto l'espletamento delle procedure concorsuali per
l'individuazione del predetto personale viene effettuata in deroga
alla procedure di mobilità di cui all'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, prot. 587 in data 19 dicembre 2019, con il quale
sono stati definiti, come disposto dalla normativa su richiamata, gli
specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso;
Atteso che dai prospetti informativi riferiti al 31 dicembre
2019, inviati per via telematica dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto-legge
112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008, riepilogativi
della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione
di personale con disabilità e/o appartenente alle altre categorie
protette, la quota di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022, trasmesso al
Dipartimento della funzione pubblica il 19 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;
Vista la ministeriale - prot. 52063 in data 7 dicembre 2020 -
prodotta al Dipartimento della funzione pubblica inerente gli
adempimenti connessi al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190 recante norme in materia di riorganizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed approvazione
della relativa dotazione organica;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito
dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, con il quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti viene ridenominato Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVId-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
e, in particolare, il Capo III, recante «Semplificazione delle
procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale dell'Amministrazione;
Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di
autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del
presente bando di concorso;
Preso atto che le professionalità tecniche da reclutare, in
relazione al contenuto specialistico delle conoscenze richieste,
dovranno svolgere le funzioni che - peraltro - sono previste dai
rispettivi ordini professionali;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito
all'interno del programma Next Generation EU, da cui emerge, tra
l'altro, l'esigenza - nelle more della rivisitazione dell'ordinamento
professionale - di dover disporre, al fine del raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, di professionalità ascritte al profilo di
ingegnere gestionale;
Considerato che il reclutamento del personale amministrativo, da
inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle
funzioni centrali, è oggetto di separata procedura concorsuale;
Considerato che il Ministero in questione ha adempiuto agli
obblighi previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e che, alla scadenza del termine previsto dal comma 4
della stessa disposizione, non risulta avviato personale collocato in
disponibilità;
Considerato che Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili si avvale, sulla base di apposita convenzione, di Formez
PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l'ammodernamento delle P.A - in qualità di associato, per
l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa
la fase di acquisizione delle domande di partecipazione, riscossione
della quota di partecipazione nonchè attività inerente i controlli
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto, funzioni centrali;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio
per i concorsi e per il reclutamento prot. n.
DFP-0025239-P-15/04/2021 «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18
maggio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021
n.2087, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Capo del dipartimento per le
opere pubbliche, le risorse umane e strumentali nell'ambito del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Vista la nota 24194 del 26 maggio 2021 con la quale, per le
finalità connesse alla gestione di alcune procedure concorsuali, è
stato richiesto, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 6, di poter far
parte dell'associazione Formez PA;
Vista la direttiva - prot. 74 del 30 giugno 2021 - sugli
obiettivi dell'azione amministrativa;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per il
reclutamento di complessive centoventi unità di personale non
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area
funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di
funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo -
nell'organico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili per le esigenze delle Sedi centrali, decentrate e
periferiche dell'Amministrazione di cui:
Codice A - cento posti nel profilo professionale funzionario
ingegnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo
art. 2 Codice A da inquadrare nell'Area funzionale III - F1;
Codice B - dieci posti nel profilo professionale funzionario
ingegnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo
art. 2 Codice B da inquadrare nell'Area funzionale III - F1;
Codice C - dieci posti nel profilo professionale funzionario
geologo in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2
Codice C da inquadrare nell'Area funzionale III - F1.
Secondo gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il trenta per cento dei posti, di ogni procedura
concorsuale indicata nel presente articolo, è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in
servizio permanente e anche agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando.
Il dieci per cento dei posti, di ogni procedura concorsuale
indicata nel presente articolo, è riservato ai dipendenti dei ruoli
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che
abbiano i requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto.
Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
nonchè i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti
previsti nel presente articolo.