MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 128° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 13° corso AUFP - Anno 2021. (21E12619)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 10
Gazzetta 90 del 12/11/2021
Scadenza Concorso: 12/12/2021

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici Dirigenziali e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
"Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non
idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e successive modifiche e integrazioni,
emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanità militare, recante "modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" e successive
modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0020463 del 3 febbraio 2021
dello Stato maggiore della Difesa, concernente i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2021 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19";
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2021 0080096 del 17 agosto 2021
con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare ha chiesto
di indire per l'anno 2021 un concorso, per esami, per il reclutamento
di complessive dieci unità di naviganti di complemento, suddivisi in
cinque unità di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e
cinque unità di allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) e
un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
30 (trenta) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione
di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque
allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 128° corso di
pilotaggio aereo / navigazione aerea con obbligo di ferma di anni
dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi
trentaallievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del
ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 13°
corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati:
a) per l'ammissione al 128° corso dieci posti allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC);
b) per l'ammissione al 128° corso cinque posti allievi
ufficiali navigatori di complemento (AUNC);
c) per l'ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata:
1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico
(C.S.A.r.n.);
2) tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico
(G.A.r.n.);
3) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.);
4) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.);
5) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti:
- tre per la categoria Elettronica;
- due per la categoria Infrastrutture e Impianti;
- due per la categoria Costruzioni Aeronautiche.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali Ausiliari. Qualora il numero
dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del
presente comma e del successivo comma 4, sarà altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica ovvero in applicazione di
provvedimenti governativi dovuti all'emergenza sanitaria da COVID-19.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà
immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati, nonchè nei siti www.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresi'
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonchè nei
siti www.difesa.ite www.aeronautica.difesa.it.