MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquanta posti di personale di alta professionalità, area funzionale III, vari profili professionali, a tempo indeterminato. (21E13877)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 50
Gazzetta 97 del 07/12/2021
Scadenza Concorso: 23/12/2021

 

 

Bando Completo

IL CAPO DIPARTIMENTO
per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonchè alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di
personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie
protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la
verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» integrato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale è stato
emanato il «regolamento in materia di rimborso dei costi di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso
nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il «regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonchè
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della
funzione pubblica, recante le linee guida sulle procedure
concorsuali;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1,
comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero
dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167, recante «regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 64, comma
6-quater, ai sensi del quale «Per le finalità di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove
funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile
finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione
amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici
scolastici regionali e degli uffici centrali, nonchè al fine di
avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio
degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali
nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in
aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta
professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto
contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato
a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di
mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed
esame orale» secondo le modalità individuate dalla medesima norma;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca per
il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca n.
100 del 14 agosto 2020;
Visto il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale
integrativo del personale non dirigente del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1,
concernente il sistema professionale del personale delle aree
funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni»;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 270/2004; per laurea
magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di
cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio
2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;
Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso
pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di
complessive cinquanta unità di personale di alta professionalità,
da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F3 del
ruolo del Ministero dell'istruzione, in osservanza a quanto disposto
dal citato art. 64, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nel rispetto della normativa sul reclutamento del personale
nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno
2021, con cui lo scrivente è stato nominato Capo del Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell'istruzione;
Considerato che è vacante il posto di direttore generale della
Direzione per le risorse umane e finanziarie;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale,
per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquanta
unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nell'Area
funzionale III, posizione economica F3, nei profili professionali
sottoindicati, da destinare al Ministero dell'istruzione, secondo la
seguente ripartizione:
trentacinque unità da inquadrare nell'Area funzionale III,
posizione economica F3, profilo di funzionario amministrativo -
giuridico - contabile (codice concorso 01);
dieci unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione
economica F3, profilo di funzionario socio - organizzativo -
gestionale (codice concorso 02);
cinque unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione
economica F3, profilo di funzionario informatico - statistico (codice
concorso 03).