MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1. (21E13899)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 10
Gazzetta 98 del 10/12/2021
Scadenza Concorso: 24/01/2022
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 14 dicembre 2020, n. 1202/2241, recante
modifica del decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017, che
disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici,
delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
contenente disposizioni relative alla distinzione in aree funzionali
dei dipendenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in
particolare gli articoli 24, comma 1, e 62, comma 1-bis, che
modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare l'art. 9-bis,
introdotto dalla legge del 22 luglio 2014, n. 110, e rubricato
«Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturali», ai sensi del quale gli interventi operativi di tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonchè quelli relativi
alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati
alla responsabilità e all'attuazione di archivisti e di bibliotecari
in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
20 maggio 2019, n. 244, recante il «Regolamento concernente la
procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi,
archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici,
esperti di diagnostica e scienza e tecnologia applicate ai beni
culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati
ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110» e, in particolare, gli
allegati 3 e 4 del medesimo decreto, relativi ai requisiti di
conoscenza, abilità e competenza della figura professionale
dell'archivista e del bibliotecario;
Visti gli articoli 53 e 54 del sopracitato decreto legislativo n.
42/2004, recanti disciplina dei beni del demanio culturale;
Visto l'art. 41, comma 6, del sopracitato decreto legislativo n.
42/2004, ai sensi del quale il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale non è tenuto agli obblighi di versamento
della propria documentazione all'Archivio centrale dello Stato;
Vista la specificità della natura del materiale conservato
presso l'Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con particolare
riferimento alla documentazione storico diplomatica prodotta sia
dagli uffici centrali del Ministero, sia dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in materia di mobilità del personale delle pubbliche
amministrazioni, con nota prot. 150830 del 21 ottobre 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle
Forze armate;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella 1
relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per area
disciplinare»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4, in
particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a
qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al sopracitato
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il
«Regolamento per gli archivi di Stato» e, in particolare, il capo V
che istituisce le «Scuole di paleografia e dottrina archivistica»,
rinominate «Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica» dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 31 gennaio 2006 recante «Riassetto delle scuole di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione
del patrimonio culturale», ed in particolare l'Allegato 4 relativo
alla «Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 11 novembre 2011, n. 44, in materia di equiparazione
dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e
dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990,
alle lauree ex decreto n. 509/1999 e alle lauree ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto l'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la
Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, ed in
particolare l'art. 10, n. 2, comma 2 con il quale lo Stato italiano
ha riconosciuto i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di
paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, stipulata
a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604, concernente il «Regolamento recante norme per la
disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del sopracitato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui è tenuto il funzionario archivista di Stato/di
biblioteca, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, in quanto le mansioni proprie del
profilo esigono il pieno possesso del requisito della vista;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle suddette
categorie protette;
Visto che la quota d'obbligo prevista per le categorie protette
è tenuta nel rispetto della convenzione stipulata in data 28
settembre 2016, n. 12815, tra il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e la Città metropolitana di Roma
Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD);
Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove
scritte dei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del
sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni,
province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a
tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la
possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di
utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonchè di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del sopracitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, ai sensi del quale
non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per
i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante «Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e
la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni
internazionali» ed il decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2014, n. 103, recante il regolamento recante disciplina
dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre
2019, reg. n. 1859, con il quale è stata rideterminata la dotazione
organica delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, come modificato dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019,
registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, reg. n.
2430;
Constatata l'effettiva e concreta disponibilità dei posti in
organico nella terza area;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto «Ministeri» per il biennio economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il contratto collettivo integrativo del personale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sottoscritto il 6 febbraio 2020;
Visto l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, che prevede la
possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e/o
all'avvio di procedure concorsuali nel limite massimo dell'80 per
cento delle facoltà assunzionali previste per gli anni 2019-2021 nel
rispetto dei piani del fabbisogno;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022
del 25 maggio 2020, con cui questo Ministero ha richiesto di poter
indire una procedura concorsuale a cinque unità di personale
ascritte al profilo professionale di funzionario archivista di Stato/
di biblioteca, terza area, fascia retributiva F1, a valere sull'80
per cento delle facoltà assunzionali previste per il triennio
2019-2021, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Visto l'art. 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
con cui il MAECI è stato autorizzato in aggiunta alle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle
proprie dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato, per
l'anno 2021, cinquanta dipendenti della terza area funzionale,
posizione retributiva F1;
Vista la nota integrativa al piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020-2022 del 4 agosto 2021, con cui questo Ministero ha
informato il Dipartimento della funzione pubblica di voler
incrementare di cinque unità il concorso, già programmato nel PTF
2020-2022, per un complessivo numero di dieci unità di personale di
terza area, fascia retributiva F1, profilo professionale di
funzionario archivista di Stato/di biblioteca;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione»;
Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» cosi' come convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici,
emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile
2021;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci
posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area
funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi
a concorso è riservato agli impiegati di nazionalità italiana con
contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura
all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso è
riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche al
termine o durante le eventuali rafferme contratte nonchè agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta,
ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato al
personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti previsti dal
successivo art. 2.
5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata
nelle premesse.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
7. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per
cento. La predetta percentuale è prioritariamente destinata alle
quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse
percentuali previste dalla legge, e in subordine alla quota di
riserva facoltativa.
8. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.