PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. (22E01427)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 13 del 15/02/2022
Scadenza Concorso: 17/03/2022

 

 

Bando Completo

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata»;
Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 407 del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari
della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art.
3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per
l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè dei loro
superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti,
un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge n. 407 del 1998,
secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di
attuazione della medesima legge;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e
del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del
dovere, nonchè dei loro superstiti», emanato in attuazione del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per
l'assegnazione delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837,
comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè
agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al
personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime
del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 12,
recante «stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2021 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare
la tabella 11, in cui è indicata la consistenza pari ad euro
450.623,00, per l'anno 2022, del capitolo 1498 «Borse di studio
riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata nonchè agli orfani e ai figli»;
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'università e
della ricerca per l'anno 2022, pari ad euro 450.623,00, sono
inferiori rispetto alla copertura finanziaria delle borse di studio
secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede
il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va
interpretato alla luce dell'art. 81 della Costituzione della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università
determina la necessità di ridurre proporzionalmente l'importo delle
borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari;
Considerata pertanto l'opportunità di procedere alla definizione
di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse
di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto
dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da
assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i
beneficiari;

Dispone:

Art. 1

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè dei loro
superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro
superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti
di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli
studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di
specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2020/2021 sono da assegnare, nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 2.100 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 2.100 euro
ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione
per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai
soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2,
lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alla disponibilità di
cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca, risultante al momento
dell'approvazione delle graduatorie finali, fino a concorrenza dello
stanziamento medesimo. Le somme relative alle borse per le singole
categorie di studio di cui alle lettere a) e b), ove non utilizzabili
per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria
anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto dall'art.
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio
2009, n. 58.