MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di quaranta posti del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. (22E03028)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 40
Gazzetta 20 del 11/03/2022
Scadenza Concorso: 10/04/2022
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art.
37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento delle conoscenze
informatiche, della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonchè
l'art. 38;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne «Norme in
favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonchè
alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», ed in particolare l'art. 38;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come da
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15,
concernente norme di attuazione della direttiva 2013/55/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva
2005/36/CE relativamente al riconoscimento delle qualifiche
professionali;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
Visto l'art. 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonchè in materia di processo civile», che obbliga la
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicità legale da parte delle pubbliche amministrazioni sui
rispettivi siti informatici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli
678, comma 9, e 1014;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo», che prevede che «le domande e i relativi allegati per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado;
Visti gli artt. 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, contenenti norme per il reclutamento del personale docente
delle scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di
Trieste e Gorizia;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n.
809;
Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, il quale prevede che l'Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia bandisce i concorsi per i posti di docente
nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano, prevedendo lo svolgimento degli scritti e
dell'orale in lingua slovena, integrati con contenuti specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue;
Visto il decreto legislativo nazionale di attuazione 6 novembre
2007, n. 206 e successive modificazioni, il quale prevede agli
articoli 53 e 7 che per l'esercizio della professione i beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Vista la circolare ministeriale n. 5274/R.U./U del 7 ottobre
2013;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7
febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio per l'istruzione in
lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia sono state attribuite le funzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli
rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10
marzo 1997, concernente, in particolare, la validità permanente ai
fini dell'ammissione ai concorsi ordinari dei titoli di studio di
scuola e di istituto magistrale conseguiti al termine dei corsi
triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei
corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto
magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 - 1998 o comunque
conseguiti entro l'anno scolastico 2001 - 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 26 maggio 1998 e, in particolare l'art. 4, recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
«Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e, in
particolare, l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a
decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno
già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010,
n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre 2011,
recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10
settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16 novembre 2012,
n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 27 ottobre
2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado
di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si afferma l'equiparazione
tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica
conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione
attivati presso gli istituti magistrali;
Visto l'art. 4, comma 1-quater, lett. c), del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, che prevede l'indizione di concorsi ordinari per titoli
ed esami per la copertura dei posti comuni e di sostegno, vacanti e
disponibili nella scuola dell'infanzia e primaria;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2019, n.
92, recante «Disposizioni concernenti le procedure di
specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019, n.
327, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed
esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove
d'esame e i relativi programmi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019, n.
329, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici
dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di
sostegno»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019, n.
330, recante disposizioni sulla «Formazione delle commissioni
giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e
primaria per i posti comuni e di sostegno»
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante
«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
data 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 2 luglio
2019, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento
per sedicimilanovecentocinquantanove unità di personale docente
nella scuola dell'infanzia e primaria;
Considerato che il predetto contingente è stato ricalcolato in
applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159;
Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 è
stata rilevata la previsione di disponibilità da destinare alle
procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari a
millenovecentoventisei unità e alla scuola primaria pari a
diecimilanovecentotrentasette unità, come riportate nei prospetti
allegati al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498;
Considerato che l'ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. AOODRFVG n. 1269 di data 4
febbraio 2022, ha comunicato alla Direzione generale personale
scolastico la destinazione di 40 posti residuali del proprio
contingente autorizzato per la classe di concorso ADEE di cui
all'allegato 1 - Ripartizione dei posti del D.D. n. 498/2020 alla
procedura concorsuale infanzia primaria per le scuole con lingua
d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano della regione
Friuli-Venezia Giulia prevista dall'art. 20 del D.D. n. 498/2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020
n. 200, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella
scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498, recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
dell'infanzia e primaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 28
aprile 2020, n. 34 e, in particolare, l'art. 20 con il quale si
dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto
ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, l'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli
ed esami per la scuola dell'infanzia e primaria per posto comune e di
sostegno con lingua di insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano e ad adattare l'allegato A alle relative
specificità;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che ha inserito
l'art. 9-bis, comma 1, lett. I), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
a norma del quale è consentito l'espletamento dei concorsi pubblici
in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in
particolare l'art. 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con
frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per
la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e
di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-bis della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo le modalità
semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo
ivi indicate, tra cui quella del sostenimento e superamento di
un'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla in
sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione
vigente;
Considerato che il comma 11 del suddetto art. 59, demanda ad un
decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina delle modalità di
redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso,
della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi
delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui
spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei
titoli valutabili e del relativo punteggio;
Considerato che il comma 10-bis del predetto art. 59 ha previsto
che, qualora i relativi bandi dei concorsi ordinari non siano stati
ancora emanati, essi devono prevedere una riserva di posti pari al
30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto in
favore di coloro che hanno svolto un servizio di almeno tre anni
scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con il
quale sono disciplinate, in applicazione dell'art. 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, «le modalità di redazione dei
quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione
nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la
valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della
prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo
punteggio»;
Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5 novembre
2021, n. 325, si è proceduto alla revisione dei decreti ministeriali
9 aprile 2019 n. 327 e 20 aprile 2020 n. 200, alla luce delle
innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, al
fine di un più celere espletamento delle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 18 novembre 2021, n. 2215, recante
disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498 e, in
particolare, l'art. 1;
Visto il decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia n. 499 del 16 gennaio 2022, con il quale è
istituita la Commissione nazionale per le scuole con lingua di
insegnamento slovena incaricata di predisporre i quesiti delle prove
scritte a risposta multipla in lingua slovena da somministrare ai
candidati dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente con lingua di insegnamento slovena della scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;
Visto decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFVG n. 1666 del 16 febbraio 2022,
con il quale si è provveduto ad adattare l'allegato A del decreto
ministeriale 5 novembre 2021 n. 325 alle specificità delle scuole
dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Istruzione e ricerca - Sezione scuola per il triennio 2016/2018 del
19 aprile 2018;
Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca» in data 15 febbraio 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione;
c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
e) USR FVG: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia;
f) Pago Imn rete: sistema per i pagamenti telematici a favore
del ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.