MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Indizione, per l'anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 79). (22E04223)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 27 del 05/04/2022
Scadenza Concorso: 05/05/2022
Bando Completo
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali», cosi' come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», ed in
particolare il titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.
17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività» ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» ed in particolare l'allegato D contenente la
tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti
dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale», d'ora in avanti denominato «Regolamento», il
quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni
anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale per gli ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di
Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Viste le note n. 16542 del 22 luglio 2019, n. 15593 del 2
settembre 2020, n. 3120 del 13 febbraio 2021 e n. 28047 del 12
novembre 2021, con le quali la Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione ha fornito indicazioni in merito alla
valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza del vecchio
ordinamento, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di
abilitazione per l'esercizio della libera professione di perito
industriale e perito industriale laureato;
Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema
scolastico e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89, come modificato dall'art. 55-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale dispone che «Oltre a
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n.
17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di
praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione, nonchè i provvedimenti adottati dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali
laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31
dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di
accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di
studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 01491/2022,
pubblicata il 2 marzo 2022;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 01530/2022,
pubblicata il 3 marzo 2022;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuità della gestione accademica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario in
relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonchè
delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere
altresi' individuate modalità di svolgimento diverse da quelle
ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività
pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni di cui al comma 1, nonchè per quelle previste
nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio,
ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche
laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione
professionale»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 16, comma 1, che dispongono
la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e dei
termini correlati allo stato di emergenza nazionale;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione
europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 6, commi
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino
al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto
del Ministro dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in
particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che: «Le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei
tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31
dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto
del Ministro dell'istruzione.»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n.
54, con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state
definite le modalità di svolgimento degli esami di Stato della
sessione 2022 di abilitazione all'esercizio delle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato;
Ritenuto, in osservanza delle disposizioni sopracitate, di
disciplinare l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di
perito industriale e perito industriale laureato;
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il
profilo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita,
altresi', la disponibilità dello stesso alla realizzazione della
sessione d'esame;
Ordina:
Art. 1
1. È indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale e di perito industriale laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato perito industriale:
il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità
tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2
febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale,
paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione
superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 afferente al settore «Tecnologico» secondo le confluenze
di cui all'allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della
presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 1-septies, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, potranno essere ammessi alle
sessioni d'esame i candidati che avranno conseguito il diploma e
almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro il
31 dicembre 2024.
candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso
di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonchè i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami, ed il relativo programma riportato nella
tabella B della presente ordinanza, nonchè gli argomenti inerenti
all'indirizzo/specializzazione, è unica per i candidati di cui al
precedente comma.