MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di milletrecentoottantuno allievi agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo. (22E06630)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 1381
Gazzetta 40 del 20/05/2022
Scadenza Concorso: 19/06/2022
Bando Completo
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.
354, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33, come
modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonchè
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'articolo 26, concernente le qualità di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e
seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i
relativi atti attuativi;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35, comma 6,
circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e l'articolo 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue
straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare l'articolo 703,
nel quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in
ferma prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali nelle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare e
l'articolo 2049, in materia di elevazione del limite di età;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre
2012, n. 244»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 3, con
riguardo al comma 5, che dispone che fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, al comma 7, a
norma del quale ai volontari delle Forze armate in servizio o in
congedo alla data del 31 dicembre 2020 è richiesto, in luogo del
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado prescritto per
la partecipazione al concorso per allievo agente della Polizia di
Stato, quello di scuola secondaria di primo grado, nonchè ai commi
6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-septies, 13, 13-bis e
13-ter;
Visto l'articolo 1, commi 287 e seguenti, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020», l'articolo 1, commi 381 e seguenti, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021», e l'articolo 19 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonchè di innovazione tecnologica», recanti disposizioni per
l'assunzione straordinaria di allievi agenti;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8,
comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto
codice dell'amministrazione digitale in materia di identità
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, di approvazione del «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della difesa 22 febbraio 2006, recante «Modalità di
reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in
congedo»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, di approvazione del «Regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia
di Stato»;
Ritenuto necessario assumere milletrecentottantuno allievi agenti
della Polizia di Stato, tra i volontari delle Forze armate,
nell'ambito delle esigenze previste per l'anno 2022, in base alle
aliquote previste dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per esame e titoli,
a milletrecentottantuno posti per allievo agente della Polizia di
Stato riservato, ai sensi dell'articolo 703 del codice
dell'ordinamento militare, ai cittadini italiani che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio
da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
b) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato
in congedo al termine della ferma annuale;
c) volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in
congedo.
2. Qualora non coperti per insufficienza di candidati idonei,
saranno devoluti ai candidati idonei alle procedure per l'accesso
alla stessa qualifica non assoggettati alla riserva di cui
dell'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, secondo
l'ordine decrescente della graduatoria finale di merito di cui
all'art. 17 del presente bando.