MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare. (22E07259)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 46 del 10/06/2022
Scadenza Concorso: 10/07/2022

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
«Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non
idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
dell'art 5, comma 2 del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Viste le lettere n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021 e
n. M_D A0D32CC REG2022 0143679 in data 4 maggio 2022 dello Stato
maggiore della difesa, concernenti i reclutamenti autorizzati per
l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la lettera n. M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE U.0064113 del
24 maggio 2021 del Comando generale delle Capitanerie di Porto
riportante il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2022;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza»;
Viste le lettera n. M_D AD2D0C9 RG22 0033231 del 29 marzo 2022 e
n. M_D MSTAT0046331 del 5 maggio 2022 con la quale lo Stato maggiore
della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2022 un concorso, per
titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi undici allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e
del Corpo delle capitanerie di porto al 21° corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di
complessivi centosettantuno allievi ufficiali in ferma prefissata
della Marina militare, per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso AUFP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la nomina del Generale di Corpo d'Armata Antonio
Vittiglio a direttore generale della Direzione generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16
luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore (CP)
Nicola Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore
Capo;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione
di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato
maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, al 21° corso di
pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per
l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della
Marina militare al 24°, 25° e 26° corso AUFP, come di seguito
specificati:
per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), undici
a) posti, di cui:
1) nove posti per il Corpo di Stato maggiore;
2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, trentasette posti, di
cui:
1) dodici posti per il Corpo del genio della Marina -
specialità genio navale, di cui:
due per ingegneri elettrici;
uno per informatici;
uno per ingegneri meccanici;
otto per ingegneri navali;
2) sei posti per il Corpo del genio della Marina -
specialità armi navali;
3) undici posti per il Corpo del genio della Marina -
specialità infrastrutture;
4) otto posti per medici del Corpo sanitario militare
marittimo;
c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti, di
cui:
1) due posti per il Corpo del genio della Marina -
specialità armi navali, per il successivo impiego nei Reparti
subacquei della Marina militare;
2) trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
d) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, quarantotto posti,
di cui:
1) quarantasette per il Corpo di Stato maggiore;
2) un posto per il Corpo di Stato maggiore, per il
successivo impiego nelle Forze speciali della Marina militare;
e) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quarantadue posti, di
cui:
1) due posti per il Commissariato militare marittimo;
2) quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
f) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, dodici posti per il
Corpo sanitario militare marittimo, di cui:
1) quattro biologi;
2) quattro psicologi;
3) quattro veterinari.
2. L'ammissione ai corsi di cui al successivo art. 17, avverrà
in tempi diversi per motivi logistico - organizzativi di Forza
armata.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo/Corpo/specialità potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato
maggiore, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di
presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista
data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di
preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne darà
immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli
effetti per tutti gli interessati, nonchè nel sito
www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi'
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonchè nel
sito www.marina.difesa.it