MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri. Anno 2022. (22E08264)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 11
Gazzetta 52 del 01/07/2022
Scadenza Concorso: 31/07/2022

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanità militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre
2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017,
concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di
studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle
prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018, con il quale
è stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022 - 2025 (legge di bilancio 2022);
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 664-bis, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli Ufficiali del
ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti
disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con
riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i
militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli
appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessità di soddisfare specifiche esigenze
dell'Arma dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale
e agroalimentare mediante l'indizione, per l'anno 2022, di un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di Ufficiali in
servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 153266 del 13 maggio 2022
con la quale il I Reparto Personale dello Stato Maggiore della
difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l'emissione del
bando in questione per l'anno 2022;
Ravvisata l'opportunità di prevedere una eventuale prova di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre
che, per motivi di economicità e speditezza dell'azione
amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il numero delle
domande presentate, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di
selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione
della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a venti
volte quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di
selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, Reg.ne Succ.
n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi 11 (undici) tenenti in servizio permanente nel ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti:
a) n. 9 (nove) posti, per i cittadini italiani che alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, del presente decreto;
b) n. 2 (due) posti, per i militari dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati,
Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori,
Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori,
Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell'ultimo
biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente», e che alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, del presente decreto.
2. Dei 9 (nove) posti a concorso, di cui al precedente comma 1,
lettera a), del presente articolo, 1 (uno) è riservato al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio. Il posto riservato,
eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei,
sarà devoluto agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b) del presente articolo potranno subire modifiche, fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di
merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze dell'Arma dei
carabinieri connesse alla consistenza degli Ufficiali del ruolo
forestale.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di
presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista
data relativa al possesso dei requisiti, dei titoli di merito e dei
titoli di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non
valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresi' la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sarà dato avviso nel sito internet «www.carabinieri.it»,
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.