COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso. (22E09009)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 4189
Gazzetta 55 del 12/07/2022
Scadenza Concorso: 11/08/2022

 

 

Bando Completo

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonchè l'art. 2186, che
fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025»;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificità delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'età, al
titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e
successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti
sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche
l'applicabilità di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n.
100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16 luglio
2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis,
19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l'opportunità di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i candidati nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Valutata la necessità di disporre, per esigenze di impiego in
Trentino Alto-Adige, di personale in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue
straniere indicate nell'allegato «C» del presente bando di concorso;
Ritenuta l'esigenza di garantire la più aderente e stabile
distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale,
prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente
necessitano;
Ritenuta la necessità di favorire, mediante il reclutamento di
personale in possesso di particolari titoli di studio e
qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo
specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del
ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. I posti a
concorso sono cosi' ripartiti:
a) 2.910 riservati, ai sensi dell'art. 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP4), in servizio;
b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che
non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo
d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già
prestato servizio militare;
c) 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili)
riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11,
ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 703, comma 1-bis, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, i posti della riserva a) e quelli riservati ai VFP
della riserva c), eventualmente non ricoperti per insufficienza di
candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso con le modalità di cui all'art. 3, i candidati:
a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di
esse;
b) hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e
per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale,
ambientale e agroalimentare ai sensi dell'art. 708, comma 1-bis e
dell'art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
3. È stabilito in 168 il numero dei vincitori di concorso da
designare per la formazione e per l'impiego specialistici di cui al
precedente comma 2, lettera b), secondo le modalità indicate
nell'art. 19. Dette unità saranno ripartite in numero di:
a) 117 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) 51 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b).
4. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potrà essere
incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
5. Ai sensi dell'art. 642, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta altresi' impregiudicata la facoltà di revocare o
annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno
2022. In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».