COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quattordici allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei carabinieri. (22E11388)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 14
Gazzetta 72 del 09/09/2022
Scadenza Concorso: 09/10/2022

 

 

Bando Completo

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
«Disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai
volontari in ferma prefissata delle Forze armate» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
636, 707, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della
legge 5 agosto 2022, n. 119, nonchè l'art. 2186, che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della
difesa e degli stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960
e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al
reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e,
in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio,
esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie al lavoro e, in particolare, l'art. 28»;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di quattordici carabinieri in ferma quadriennale, in
qualità di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il
reclutamento di quattordici carabinieri in ferma quadriennale, per il
Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di
interesse nazionale riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al
medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità indicate:
Sezione arti marziali - Fijlkam (Federazione italiana judo
lotta karate e arti marziali):
un atleta di sesso maschile nella «lotta Grecoromana» -
categoria -72kg;
un atleta di sesso femminile nel «judo» - categoria -52kg.
Sezione atletica - Fidal (Federazione italiana atletica
leggera):
un atleta di sesso maschile nella specialità «10.000 mt.»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «10.000 mt. e
corsa campestre».
Sezione equitazione - Fise (Federazione italiana sport
equestri):
un atleta di sesso femminile nella specialità «salto
ostacoli»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «dressage».
Sezione nuoto - Fin (Federazione italiana nuoto):
un atleta di sesso maschile nella specialità «100 mt.
farfalla»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «50, 100 e 200
mt. rana».
Sezione pentathlon m., triathlon e ciclismo - Fitri
(Federazione italiana triathlon):
un atleta di sesso maschile nella disciplina «triathlon
distanze olimpiche».
Sezione pugilato - Fip (Federazione pugilistica italiana):
un atleta di sesso femminile nella categoria «-60 kg.».
Sezione scherma - Fis (Federazione italiana scherma):
un atleta di sesso femminile nella specialità «fioretto»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «spada»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «sciabola».
Sezione sport invernali - Fisi (Federazione italiana sport
invernali):
un atleta di sesso maschile nella disciplina «snowboard»
specialità «gigante parallelo e slalom parallelo».
2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle
discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad
altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2022.
In tal caso verrà data formale comunicazione mediante avviso che
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».