MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di sei posti di esperto chimico, area III, nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (22E12630)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 6
Gazzetta 81 del 11/10/2022
Scadenza Concorso: 10/11/2022
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, concernente il «Reclutamento del personale»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure
concorsuali»;
Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del Testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e come modificato dal decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 22
giugno 2022 n. 79;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18,
comma 2, concernente le quote d'obbligo a favore delle categorie
protette;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le
modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma
4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive modificazioni,
recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai
concorsi, nonchè alla carriera direttiva nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
recanti, rispettivamente, l'«Attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e l'«Attuazione della direttiva
2007/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
l'«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il richiamato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, e, in
particolare, l'art. 5 recante misure per il «Rafforzamento
dell'impiego a favore dell'equilibrio di genere»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio per
via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a);
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 25 maggio 2022
concernente l'aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici»;
Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 di cui alla nota del 18 gennaio 2022, nota
prot. 20554;
Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018 sottoscritto il
12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in data
19 maggio 2009;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando;
Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 153, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9
luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 155, recante «Determinazione
delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre 2009, n. 233, recante equiparazioni tra diplomi di lauree
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in particolare gli
allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione tra le lauree
universitarie di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 e le
lauree universitarie di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244, e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Viste le tabelle di equiparazione allegati suddetti decreti
ministeriali;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, recante
«Ordinamento della professione di chimico e fisico»;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante «Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179
del 5 dicembre 2019 recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020) ed in
particolare l'art. 3 , comma 2, lettera c), relativo ai compiti della
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53
del 24 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 agosto 2019, con il quale il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - ruolo ICQRF è stato autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato
le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata al suddetto
provvedimento, tra le quali sei unità per il profilo professionale
di esperto chimico (Terza area funzionale, fascia retributiva F3);
Visto l'art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come successivamente modificato, secondo cui «Per le inderogabili
esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei
prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a
reclutare e ad assumere un numero massimo di unità di personale nel
limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione, prot.
n. 2099, dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con
le quali è stato concesso a questo Ministero il reclutamento in
autonomia delle unità di personale autorizzate ex art. 1, comma 669,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento di sei esperti chimici nel ruolo del Dipartimento
dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di sei unità di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area terza,
posizione economica F3, nel profilo professionale di esperto chimico
presso il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
assegnare ai seguenti Laboratori:
tre posti presso il laboratorio di Perugia;
due posti presso il laboratorio di Modena;
uno posti presso il laboratorio di Conegliano/Susegana.
Il 20% dei posti messi a concorso è riservato al personale
inquadrato nel ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei
profili professionali della prima area funzionale o di quelli di
livello retributivo iniziale (F1 o F2) della seconda area funzionale,
in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera a),
requisiti specifici del bando.
In materia di riserva dei posti si applicano, inoltre, le
seguenti disposizioni:
a) ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.
68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8,
comma 2, della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti
della complessiva quota d'obbligo;
b) ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè i
coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva nei limiti della
complessiva quota d'obbligo;
c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in
forma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio
permanente, nonchè agli ufficiali di completamento in ferma biennale
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
I titoli di riserva di cui al presente articolo devono essere
posseduti al termine della scadenza per la presentazione delle
domande ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso
contrario non saranno tenuti in considerazione.
La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale
di merito di cui all'art. 12.
I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei
secondo l'ordine di graduatoria finale.