MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Concorso ordinario, per titoli ed esami, per la copertura di ottantanove posti del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. (22E16995)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 89
Gazzetta 2 del 10/01/2023
Scadenza Concorso: 09/02/2023

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado;
Visti, in particolare, gli articoli 425 e 426 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenenti norme per il
reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di
insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n.
809 e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che le scuole con
lingua slovena e le scuole bilingue sloveno-italiano si avvalgono
esclusivamente di docenti aventi conoscenza della lingua slovena, da
accertarsi ai sensi dell'art. 15;
Visto inoltre l'art. 11 del decreto del Ministro dell'istruzione
8 ottobre 2015, n. 809, il quale attribuisce la responsabilità
gestionale dei concorsi al dirigente dell'Ufficio speciale presso
l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e prescrive
che i concorsi, indetti dal direttore dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, si svolgano sulla base del
numero di posti vacanti a livello regionale, ferma restando la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18 dicembre 2014,
n. 913;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», nel testo vigente a seguito delle
modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dal decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (d'ora in poi
decreto legislativo n. 59/2017);
Considerato, in particolare, che l'art. 5, comma 4-ter, del
predetto decreto legislativo n. 59/2017 prevede che il superamento di
tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi
minimi di cui al successivo art. 6, costituisce abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, il quale prevede che «contestualmente ai concorsi
di cui al Capo II e all'art. 17, comma 2, lettera b), sono banditi i
concorsi per i posti di docente nelle scuole con lingua
d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano» e che detti
concorsi, «banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e
dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue.
Nella relativa commissione giudicatrice è presente almeno un membro
con piena conoscenza della lingua slovena»;
Considerato che, in attuazione dell'art. 3, comma 6, del predetto
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è stato emanato il
decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 con i
relativi allegati, recante «Disposizioni concernenti i concorsi
ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale
docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno» il quale, all'art. 1, comma 4, ha confermato
che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il
conseguimento dei punteggi minimi, costituisce abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, che ha
indetto il «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado» e che, all'art. 17,
ha previsto che l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia «provvede ad indire concorsi ordinari per la scuola secondaria
di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto
comune e di sostegno»;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 31 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti il 9
aprile 2020, i posti banditi dal predetto decreto n. 499/2020 erano
stati autorizzati entro il limite di 25.000 unità di personale
docente ma, successivamente, per effetto dell'art. 230, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contingente dei posti destinati
alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'art. 17, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo n. 59/2017 è stato aumentato di
ulteriori 8.000 posti ed è passato da 25.000 a 33.000 posti;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 9 giugno 2020, n. 649 che, al fine
di ripartire il nuovo contingente autorizzato di 33.000 posti tra le
regioni relativamente ad ogni classe di concorso, ha sostituito
l'allegato 1 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, ed ha
attribuito alle classi di concorso specifiche da A70 a A75 il
contingente di ventitre posti;
Visto l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in
particolare il comma 10, che ha previsto modalità semplificate per
lo svolgimento delle prove dei concorsi ordinari in deroga alle
disposizioni vigenti, e il comma 11 che ha rinviato ad un successivo
decreto del Ministro dell'istruzione le occorrenti modificazioni ai
bandi di concorso ordinari;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 9 novembre
2021, n. 326, e i relativi allegati, recante disposizioni concernenti
il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto
comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, del suddetto decreto,
a norma del quale «il dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al
dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle
specificità delle scuole secondarie di primo e secondo grado con
lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano e ad
esplicitare le corrispondenze tra le abilitazioni riferite alle
classi di concorso specifiche da A70 a A75»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 5 gennaio 2022, n. 23, recante
«Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 -
Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, all'art. 19-ter,
ha introdotto all'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 il
comma 11-bis, a norma del quale «i concorsi per il personale docente
nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'art. 426 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal
dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di
un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e
11 del presente articolo, concernenti la struttura e le modalità di
predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole
con lingua di insegnamento slovena»;
Visto il decreto AOODRFVG n. 8662 del 7 luglio 2022 il quale,
nell'ambito del contingente autorizzato al Friuli-Venezia Giulia per
tutte le scuole, ha accertato il numero dei posti residuati
dall'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie di competenza
dell'Ufficio scolastico regionale ed ha assegnato per compensazione
interna al concorso ordinario per le scuole secondarie di primo e
secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano il numero massimo di settantuno posti;
Considerato che cinque posti di cui al paragrafo precedente sono
stati accantonati per la procedura concorsuale A71 indetta ai sensi
dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Considerata l'inapplicabilità del decreto del Ministro
dell'istruzione 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di
ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure
concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata
natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa
applicabile;
Considerata l'inapplicabilità al presente bando di concorso
delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 al
decreto legislativo n. 59/2017, in quanto l'art. 17 del decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499 attribuisce al dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia
la competenza attuativa del medesimo bando per il segmento specifico
delle scuole con lingua di insegnamento slovena, senza alcuna
autorizzazione a discostarsi dai requisiti generali previsti all'art.
3, nè da quanto previsto dall'art. 14 relativamente alla natura
abilitante del concorso;
Considerata inoltre l'impossibilità di recepire la sopravvenuta
riforma in quanto non sono stati ancora adottati i regolamenti
attuativi della stessa, con particolare riferimento all'art. 2-bis,
introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Considerata la necessità di avvalersi della facoltà,
espressamente prevista dall'art. 59, comma 11-bis, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, di adattare le modalità procedurali del
concorso ordinario per le scuole secondarie con lingua di
insegnamento slovena, ferma restando la procedura vigente finalizzata
alla preventiva autorizzazione dei posti di docenza da coprire;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» nonchè il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne «Norme in
favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonchè
alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in
particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 37 e
38;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43
CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica e l'attuazione della direttiva n.
2000/78 CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15,
«Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» e in
particolare l'art. 7, il quale prevede che per l'esercizio della
professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche
professionali debbano possedere le conoscenze linguistiche
necessarie;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione
della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione,
a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè
in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» e le relative Linee guida;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133» e le relative Linee guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative
indicazioni nazionali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli
678, comma 9, e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le
domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate
esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre 2011,
recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10
settembre 2010, n. 249»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2012, n.
3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validità
delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in
lingua straniera del personale scolastico;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7
febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio per l'istruzione in
lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia sono state attribuite le funzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli
rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Istruzione e ricerca - sezione Scuola - del 19 aprile 2018 per il
triennio 2016/2018, nonchè il CCNL 2019-2021 del 6 dicembre 2022
relativo al trattamento economico;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2021, recante
«Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici dell'apprendimento»;
Visto il decreto interministeriale n. 353 del 16 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con
modifiche dalla legge 19 marzo 2022, n. 52, recante disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza, che ha eliminato gradualmente, a partire dal 1°
aprile 2022, le restrizioni precedentemente in vigore;
Considerato che, qualora fossero reintrodotte norme contenenti
misure restrittive relativamente alle modalità di svolgimento delle
prove scritte e orali dei concorsi per il personale docente da
espletare nelle sedi di esame, l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia ne darà tempestiva informazione ai candidati
tramite pubblicazione sul proprio sito;
Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca» in data 21 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso,
per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di
complessivi ottantanove posti autorizzati nella scuola secondaria di
primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiana, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili
per il biennio 2022/2023, 2023/2024.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione e del merito;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge
30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e dal decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1;
d) USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia;
e) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
f) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici;
g) Pago In Rete: sistema per i pagamenti telematici a favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.