CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici dirigenti nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. (23E09249)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 16
Gazzetta 60 del 08/08/2023
Scadenza Concorso: 07/09/2023

 

 

Bando Completo

I SEGRETARI GENERALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 80/2021 come
modificato dal decreto-legge n. 36/2022 secondo cui: «Ai fini
dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la
pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola
nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio
decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta
specifiche linee guida»;
Visto l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, secondo cui «A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica
del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è
incrementata di ventisette posizioni di livello dirigenziale non
generale e di centosessantasei unità di personale dell'area III.
L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è
conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti
facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per
titoli ed esami, un contingente di personale di ventisette unità di
livello dirigenziale non generale e di centosessantasei unità
dell'area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con
particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 16 dicembre 2022, riservato alla Corte dei conti, recante
autorizzazione a reclutare, tra l'altro, dieci dirigenti di seconda
fascia;
Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di
bilancio 2023) ed, in particolare, il comma 896 secondo cui «al fine
di realizzare le complesse attività istituzionali connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei
conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente
contingente di personale: tredici dirigenti di seconda
fascia, centoquattro unità da inquadrare nell'area dei funzionari
e duecentoquarantadue unità da inquadrare nell'area degli
assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021 - comparto funzioni centrali. Il reclutamento del predetto
contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà
assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della
vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso
l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi
dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o
mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante «Modalità
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/1999 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la dotazione organica del personale dirigenziale della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021,
n. 214, «Regolamento recante norme per l'organizzazione e il
funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»;
Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno 2019 con la
quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di
procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale
per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda
fascia;
Tenuto conto della necessità di adottare, in sede di prima
applicazione, le richiamate linee guida sull'accesso alla dirigenza
pubblica sviluppate dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.

Decretano:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di
seconda fascia nei ruoli del personale della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
a) sette posti presso la Corte dei conti;
c) nove posti presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Il 30% dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti è
riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione,
purchè in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
4. Il 30% dei posti previsti per l'Avvocatura dello Stato è
riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione,
purchè in possesso dei requisiti di cui al presente bando.