MINISTERO DELLA SALUTE
Avviso pubblico di selezione, per titoli, per l'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. (24E09213)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 2 del 07/01/2025
Scadenza Concorso: 07/02/2025
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive
modificazioni, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)» che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive modificazioni,
recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 11, comma 1,
lettera p);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive
modificazioni, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 11,
comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con
modifiche con legge 25 giugno 2019, n. 60 recante: «Misure
emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria»;
Visti in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che
prevede che «È istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza
biennale» e l'art. 1, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo,
che prevede che «Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita
un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di
direttore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'art. 11, comma 6, primo periodo, del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e successive
modificazioni recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183»;
Visto, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare
l'art. 10-quater, comma 1, lettera a) che ha introdotto, all'art. 1
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive
modificazioni, i commi 7-quater e 7-quinquies, che prevedono
rispettivamente: «7-quater. La commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette
anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti,
negli ultimi dieci anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo
non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di
quanto previsto dal comma 6, lettera a) [...]» e «7-quinquies.
Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti
assimilabili, riportati negli ultimi sette anni e, nelle regioni con
popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni,
sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo
di 8 punti [...]»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni con legge 3 dicembre 2021, n. 205, ed in particolare
l'art. 4-bis che prevede che «In ragione del perdurare dell'emergenza
dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione
pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le
competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario
nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di
cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano fino al termine dello stato di
emergenza connesso al COVID-19.»;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'art. 21, comma
1, che ha previsto che «Al fine di assicurare una maggiore efficienza
e la semplificazione delle procedure relative alla formazione in
materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria
e di favorire la diffusione della cultura della formazione
manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi
pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia
di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di
formazione manageriale di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma
formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie
didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano di cui al predetto art. 1, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto
preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni
dalla richiesta delle università, la riconducibilità dei master
stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo art. 1, comma
4, lettera c). A tal fine, le università, nella certificazione del
diploma di master, indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento
regionale o provinciale e trasmettono alle regioni e alle province
autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che
hanno conseguito il diploma di master.»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modifiche, con legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'art.
8-bis, comma 1, che ha previsto che «In ragione del perdurare delle
necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata
emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè dell'esigenza di
garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine
di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino
al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco
nazionale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui
all'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è
elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli
elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i
limiti anagrafici previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modifiche, con legge 23 febbraio 2024, n. 18, ed in particolare
l'art. 4, comma 3, che prevede che «Il termine di validità
dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina
di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet
del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino
alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2024.»;
Visti altresi' i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che
dispongono rispettivamente, che «La commissione di cui al comma 3
procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2,
entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di
selezione per titoli» e che «La commissione procede alla valutazione
dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri di cui ai
commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti
nell'avviso pubblico di cui al comma 4 [...]»;
Visto il decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2024, n.
246 con il quale è stata nominata la commissione per la valutazione
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale;
Considerato l'insediamento della citata commissione in data 21
ottobre 2024;
Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione
dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei
1. È indetto avviso pubblico di selezione, per titoli, ai fini
dell'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei
alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni.