PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. Anno accademico 2023-2024. (25E01775)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 26 del 01/04/2025
Scadenza Concorso: 01/05/2025
Bando Completo
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»
e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4, che ha
previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del
terrorismo, nonchè dei loro orfani e figli per ogni anno scolastico
a partire dal 1997 e l'art. 5, secondo cui, con uno o più
regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima
legge;
Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, che prevede l'estensione
dei benefici di cui alla sopra citata legge n. 407 del 1998 agli
orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata, alle
vittime del dovere e ai loro superstiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in
particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive e gli
articoli 75 e 76 in materia di sanzioni per le dichiarazioni non
veritiere;
Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ed in particolare
l'art. 1-bis recante disposizioni in favore delle famiglie delle
vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell'amministrazione digitale» ed in particolare l'art. 65 in materia
di istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via
telematica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e
del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del
dovere, nonchè dei loro superstiti», emanato in attuazione del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009 nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare
nei limiti dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998, cosi' ripartiti: centocinquanta borse di studio
dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti
universitari e studenti AFAM; cinquanta borse di studio dell'importo
di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di
specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione;
Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione e prevede che
la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a bandire i
concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;
Visto, altresi', l'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 58 del 2009 che disciplina la composizione della
commissione e le modalità di formazione delle graduatorie;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837,
comma 1, il quale prevede che nei confronti del personale
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di
studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, nonchè agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi
dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art.
1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in
favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere,
previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n.
466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n.
407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n.
207;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2024 - inerente alla ripartizione in capitoli delle Unità
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, e in
particolare la tabella 11, in cui è indicata la consistenza pari ad
euro 600.000,00, per l'anno 2025, del capitolo 1498 «Borse di studio
riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata nonchè agli orfani e ai figli»;
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'università e
della ricerca per l'anno 2025, pari ad euro 600.000,00, sono
sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo
il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009.
Dispone:
Art. 1
Oggetto e finalità del concorso
1. È indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, nonchè dei loro superstiti, di cui
all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui
all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1
della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi
di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli
studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con
esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2023/2024 saranno assegnate, nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione
per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai
soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2,
ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.