PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. (14E01148)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 21 del 14/03/2014
Scadenza Concorso: 14/04/2014

 

 

Bando Completo

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visto, in particolare, l'art. 4, della citata legge n. 407 del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 3, del decreto-legge 4
febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio
a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, nonchè dei loro superstiti e delle vittime del dovere e
dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresi', l'art. 5, della citata legge n. 407 del 1998,
secondo cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di
attuazione della medesima legge;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e
del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del
dovere, nonchè dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato
art. 5, della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale è
individuato il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per
l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie
sono approvate da un'apposita Commissione istituita presso la
medesima Presidenza del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare e in particolare l'art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè agli orfani e ai
figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23
novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale
militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del
terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti
disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre
1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto
2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato
dall'art. 23, comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2014);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e Bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016 ed in particolare l'art. 7
recante stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca e disposizioni relative;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
106303 del 27 dicembre 2013 - inerente la Ripartizione in capitoli
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 -
2016, e in particolare la tabella 7 in cui è indicata la consistenza
pari ad € 500.623,00, per l'anno 2014, del capitolo 1498 «Borse di
studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata nonchè agli orfani e ai figli»;
Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul
pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università per l'anno
2014, pari ad € 500.623,00, per la copertura delle borse di studio
secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il
numero e l'importo delle borse di studio da assegnare va interpretato
alla luce dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi
del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura
finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento
sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione della ricerca e dell'Università determina la
necessità di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di
studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari;
Considerato che l'insufficiente stanziamento previsto per
l'esercizio finanziario 2014 sul capitolo 1498 dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca determina la necessità di riduzione delle borse di studio in
rapporto alle risorse finanziarie disponibili;
Considerata l'opportunità, alla luce del succitato parere
espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di
questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di un
bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di
studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto
dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da
assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo non si determinano
disuguaglianze tra i beneficiari;

Dispone:


Art. 1


1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 4 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle
vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato
agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a
ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle
scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno scolastico 2012/2013 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro
ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione
per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, è riservata ai
soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2,
lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di
idonei all'esito delle graduatorie di cui all'art. 4 del presente
bando, risultino disponibilità ulteriori, nell'ambito dello
stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.