UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della ripartizione bilancio, finanza e sviluppo (cod. rif. 1401) di cui tre posti riservati al personale tecnico-amministrativo in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella cat. C del CCNL comparto Università, e due posti riservati alle categorie di cui al d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i., articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, (già d.lgs. 215/2001, articolo 18, comma 6). (14E02681)
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Posti a Concorso: 3
Gazzetta 47 del 17/06/2014
Scadenza Concorso: 17/07/2014
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il
comma 6, lettera d), che demanda, tra l'altro, al Direttore Generale,
nell'ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle
indicazioni date dagli Organi di governo dell'Università, il compito
di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e
dirigenziale;
Visto l'art. 1, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Università del 12
marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per quanto
non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del
C.C.N.L. Comparto Università del 16 ottobre 2008;
Visto pertanto il C.C.N.L. Comparto Università, sottoscritto il
16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed
unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a
contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti
tra I'ARAN e le OO.SS. di Comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 recante
il "Codice delle pari opportunità tra uomini e donne";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e successive
modifiche, contenente il Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l'altro, le modalità di svolgimento
dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche
introdotte con la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 286/98 recante il "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero" e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme
per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 42, comma 1,
lett. d) punto 3) e l'art. 58, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all'attuazione del codice
di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università ed al
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente
con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto
rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale
è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso
l'Università degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il
2 aprile 2014;
Visto l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 180/08
convertito nella legge n. 1 del 9 gennaio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, che detta disposizioni per il
reclutamento nelle Università e per gli Enti di Ricerca;
Visto l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112/08,
convertito in legge n. 133/08, e s.m.i. il quale testualmente
dispone: "Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università
statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un
contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato
dal servizio nell'anno precedente [...] L'attribuzione a ciascuna
università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi
precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 [...]";
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.
148, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. b) del
decreto-legge n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla legge
n. 15/2014, il quale testualmente dispone: "Il termine per procedere
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi negli anni [...] 2012 di cui [...] all'art.
66, commi [..] 13-bis [...], del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014
[...]";
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 9 agosto 2013, n. 713, con il quale all'Università
degli Studi di Napoli Federico Il sono stati attribuiti, per l'anno
2013, complessivi n. 9,82 punti organico;
Viste le delibere nn. 41 e 21, datate 17 dicembre 2013,
rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 429 del 2 aprile 2014
con il quale questa Amministrazione, in applicazione dell'art. 3,
comma 2, del sopracitato Regolamento di Ateneo per l'accesso nei
ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, ha
autorizzato l'iter amministrativo finalizzato, tra l'altro,
all'assunzione - mediante l'utilizzo dei punti organico relativi alla
programmazione delle assunzioni di personale tecnico-amministrativo
per l'anno 2013 e previo esperimento della procedura di mobilità di
cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e
della subordinata procedura di mobilità intercompartimentale ed
interuniversitaria - di n. 11 unità di categoria D, area
amministrativa-gestionale per le esigenze della Ripartizione
Bilancio, Finanza e Sviluppo;
Considerato che:
1) il 3 giugno 2014 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. - effettuata
da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 29955 del 2
aprile 2014, nonchè errata corrige di cui alla nota dirigenziale
prot. n. 34905 del 15 aprile 2014;
2) la procedura di mobilità intercompartimentale ed
interuniversitaria - effettuata da questa Amministrazione con nota
dirigenziale, prot. n. 29957 del 2 aprile 2014, nonchè errata
corrige di cui alla nota dirigenziale prot. n. 34906 del 15 aprile
2014 - finalizzata, tra l'altro, al reclutamento delle predette n. 11
unità di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le
esigenze della Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo, ha avuto
esito positivo per n. 1 posto, giusto Decreto del Direttore Generale
n. 770 del 4 giugno 2014, integrato con successivo Decreto del
Direttore Generale n. 789 del 6 giugno 2014 in quanto è risultata
idonea l'unica unità di personale candidatasi;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 3 del
sopracitato Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato, che non
sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa
Università corrispondente al profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del
presente bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di n.
10 posti di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione
Bilancio, Finanza e Sviluppo dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II;
Visto altresi', l'art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle
categorie ivi specificate;
Visto il decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. ed in
particolare l'art. 1014, comma 1, lett. a) e comma 4 che testualmente
recita "Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare
integralmente o parzialmente, perchè danno luogo a frazioni di
posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai
successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente
banditi dalla medesima amministrazione [. . .]";
Visto altresi' l'art. 678, comma 9 del suindicato decreto
legislativo n. 66/2010;
Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all'art.
9 della legge 68/99 e s.m.i., non risulta alcuna scopertura a favore
dei soggetti di cui alla citata Legge 68/99;
Accertato inoltre che, in relazione al limite del 50% dei posti
per le restanti categorie riservatarie, elencate nel sopracitato art.
3, comma 3, da prevedere nel presente bando, occorre effettuare una
riduzione proporzionale per ciascuna di dette categorie al fine di
ricondurre le stesse al predetto limite del 50%;
Considerato che, dal calcolo effettuato dall'Ufficio Reclutamento
Personale Contrattualizzato nonchè tenuto conto di parte del residuo
a favore dei soggetti di cui al decreto legislativo n. 66 del 15
marzo 2010 e s.m.i., artt. 1014, comma 1, lett. a), e 678, comma 9,
(già decreto legislativo 215/2001, art. 18, comma 6), occorre
riservare n. 2 posti per tali categorie e n. 3 posti al personale in
servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella cat. C del
CCNL comparto Università;
Visti i DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000, 28 novembre
2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato
"Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n.
509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi";
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato
"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi";
Decreta:
Art. 1
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a 10 posti di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il (cod. rif. 1401)
di cui:
- n. 3 posti riservati al personale tecnico-amministrativo in
servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella cat. C del
CCNL comparto Università, in possesso dei requisiti generali e
specifici riportati nei successivi artt. 2 e 3;
- n. 2 posti riservati alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i., artt. 1014, comma 1,
lett. a), e 678, comma 9, (già decreto legislativo 215/2001, art.
18, comma 6), in possesso dei requisiti generali e specifici
riportati nei successivi artt. 2 e 3.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena l'inapplicabilità del beneficio.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno assegnati agli altri concorrenti non
riservatari utilmente collocati in graduatoria.