COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Procedura di selezione per il reclutamento di 5 allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido per causa di servizio. Anno 2014. (14E02882)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 5
Gazzetta 51 del 01/07/2014
Scadenza Concorso: 31/07/2014

 

 

Bando Completo

IL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge15 maggio 1997, n.
127";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorità gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonchè in materia di processo civile";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'ordinamento
militare";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalità
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al
servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli
aspiranti all'arruolamento,

Determina:


Art. 1


Posti disponibili


1. È indetta, per l'anno 2014, una procedura di selezione, a
domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli
superstiti, nonchè ai fratelli o alle sorelle, qualora unici
superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore
all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza
delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneità attitudinale;
b) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove, di
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale
di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso
di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni
complessivamente autorizzate dall'autorità di Governo, nonchè di
esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili.