MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Bando per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in medicina - anno accademico 2013/2014. (14E03873)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 67 del 29/08/2014
Scadenza Concorso: 30/09/2014

 

 

Bando Completo

IL MINISTRO
dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»,
e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che individua le scuole di
specializzazione, e l'art. 35, comma 2, che prevede che il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il
parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da
assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca, 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
novembre 2005 n. 285, supplemento ordinario n. 176, relativo al
riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006
con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi
delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;
Visti i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre 2008 e
successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativi
all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa
delle scuole di specializzazione;
Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive
integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le
scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»,
convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare,
l'art. 7;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle
lauree magistrali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 757;
Vista la nota del 6 maggio 2014 prot. n. 4936 con la quale il
Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare,
ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'a.a.
2013/2014;
Visto il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero
dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici
specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno
accademico 2013/2014, pari a 8190 unità e la determinazione del
numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da
assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000,
con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14
settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 2004, n. 271;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del
Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di
specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno
complessivo per ciascuna specialità, il personale medico titolare di
rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private
accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle
inserite nella rete formativa della scuola;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
marzo 2007 «Costo contratto formazione specialistica dei medici»;
Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare,
l'art. 21, comma 1, lettera b), con il quale è stato modificato
l'art. 36, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n.
368/1999 per quanto attiene alle modalità di accesso alle scuole di
specializzazione in medicina prevedendo in particolare che all'esito
del concorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale
in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in
ordine di graduatoria;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «Regolamento
concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368»;
Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione
di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola
di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque
professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza,
individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di
riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area
con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di
specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio,
ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 23 luglio 2014, n. 584 di nomina della Commissione
nazionale di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento;
Considerati i criteri specificati dalla Commissione nazionale con
riferimento alla valutazione dei titoli dei candidati;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e, in particolare, l'art.
154, commi 4 e 5;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 1 agosto 2014 n. 595 «Contratti statali per le
specializzazioni mediche a.a. 13/14»;
Visto l'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2014,
n. 105 in cui si prevede che «Le università sedi di scuole possono
attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica
finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e
durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti
pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per
i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a
livello nazionale. I contratti sono attivati purchè i finanziamenti
siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per
il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati
sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le università
assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del
corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato».
Viste le comunicazioni fatte pervenire dalle Università con
riferimento ai contratti a carico di altri finanziamenti pubblici o
privati che si aggiungono ai contratti statali;
Viste le comunicazioni fatte pervenire dalle Regioni Marche,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma
di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Umbria,
Toscana, Lombardia, Puglia, Sardegna, Veneto con riferimento ai
contratti a carico delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige» nonchè
le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito
della formazione medica specialistica di cui alla Legge della
Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 e al relativo
regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;
Vista la Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento 6
febbraio 1991, n. 4 «Interventi volti ad agevolare la formazione di
medici specialisti e di personale Infermieristico» e in particolare
gli articoli 3, 4 e 4-bis ;
Vista Legge regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30
gennaio 1998, n. 6 «Interventi volti ad agevolare la formazione di
medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico» e in
particolare l'art. 2;
Vista la Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 della Regione
Veneto «Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali»;

Decreta:


Art. 1


Disposizioni generali


1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina avviene a seguito di
superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal
presente decreto.
Ai fini del presente bando:
a) per «scuola» si intende lo specifico tipo di corso di
specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica,
chirurgica e dei servizi clinici;
b) per «sede» si intende la specifica scuola di una specifica
università;
c) per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di
scuola;
d) per «ssd» si intende settore scientifico disciplinare;
e) per «Commissione nazionale» si intende la Commissione
nominata con DM 23 luglio 2014, n. 584.