MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12. (15E05244)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 4
Gazzetta 87 del 10/11/2015
Scadenza Concorso: 10/12/2015
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e sulle modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III del libro
IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Considerato che non è stato abrogato l'art. 586, comma 1,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 che prevede il deficit anche parziale di glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) tra le imperfezioni e infermità che
sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea;
Vista la direttiva IGESAN/PS-15/X (28) che, per i soggetti fabici
con carenza totale o parziale di G6PD, prevede restrizioni e
preclusioni incompatibili con la peculiare mansione svolta dagli
Ufficiali piloti di complemento, nonchè l'impossibilità del loro
reimpiego al di fuori del ruolo per il quale concorrono;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0052879 del 3 agosto 2015 con la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno
2016 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4
(quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del Corpo di Stato
maggiore della Marina militare a un corso di pilotaggio aereo con
obbligo di ferma di anni 12;
Tenuto conto che l'entità dei posti a concorso corrisponde alle
previsioni contenute nella programmazione triennale dei reclutamenti
e negli altri documenti di pianificazione/programmazione e trova
adeguata copertura finanziaria essendo conforme alle consistenze
previsionali AA.PP. per l'anno 2016 approvate dallo Stato maggiore
della difesa;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, rubricato
«Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco», 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme
interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli
altri, il possesso di specifici requisiti legati all'età,
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n. 66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui
trattasi, alla luce della necessità di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificità quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui è ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010
con esclusione dell'applicabilità di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Tar Lazio,
sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51; Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 4330, 4331, 4332 del 15
settembre 2015);
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per
il personale militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di 4 (quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del Corpo di
Stato maggiore della Marina militare a un corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di anni 12.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica italiana di entrambi i sessi, cui le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite.
3. Il numero di posti disponibili potrà subire modifiche, fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, se
sarà necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali piloti di complemento della
Marina militare.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,
nonchè nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi'
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonchè nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it