AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di Avvocato dello Stato - indetto con DAG 22 dicembre 2015. (16E00065)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 10
Gazzetta 3 del 12/01/2016
Scadenza Concorso: 12/03/2015
Bando Completo
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con Regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente modificazioni all'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di
esercizio della professione forense, ed in particolare l'art. 5, 3°
comma;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di snellimento
dell'attività amministrativa;
Visto l'art. 16, 3° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l'art. 35, 6° comma, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
"Codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua
italiana e della lingua tedesca;
Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa;
Visto l'art. 4, comma 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la
disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre
2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del
personale di magistratura;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 15 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 22
dicembre 2015, registro n. 1, foglio n. 3159, con il quale
l'Avvocatura, tra l'altro, è stata autorizzata a bandire il concorso
per il reclutamento di n. 10 Avvocati dello Stato;
Decreta:
Art. 1
È indetto un concorso per esame teorico-pratico a 10 posti di
Avvocato dello Stato.
Uno di tali posti è riservato ai concorrenti in possesso di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o di titolo
equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, 3º comma, n. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come
modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86.