MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova (18E00378)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 5
Gazzetta 5 del 16/01/2018
Scadenza Concorso: 02/03/2018
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli Affari
esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di accesso
alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di
accesso alla carriera diplomatica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui è tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non si può
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei
ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del
requisito del limite di età non superiore ai trentacinque anni,
elevabile fino ad un massimo complessivo di tre anni, previsto per
l'accesso alla carriera diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di età
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compleanno;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)», con particolare riguardo all'art. 1,
comma 244, che a modifica del predetto art. 4, comma 3, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, autorizza il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga alle
vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico
impiego, a bandire annualmente, nel triennio 2016-2018, un concorso
di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente
annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Accertata la necessità del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura
concorsuale in virtù della specialità delle disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso
per segretari di legazione in prova, collegata ai peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e più
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della
massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque
posti di segretario di legazione in prova.
2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle
lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella
corrispondente area funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.