MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a venti posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (18E00423)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 20
Gazzetta 5 del 16/01/2018
Scadenza Concorso: 15/02/2018

 

 

Bando Completo

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 80,
regolamento recante «Modalità di accesso attraverso concorso
pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 41 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto l'art. 1, commi 2 lettera c), 3 e 4 del decreto del
Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197 concernente il
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età
per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la
partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche
(LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64»;
Visto l'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
aprile 2017, con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
è stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per
il reclutamento di venti unità nella qualifica di vice direttore del
ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che l'imprevedibilità del numero delle istanze di
partecipazione al concorso rende necessario stabilire il diario
dell'eventuale prova preselettiva e delle prove d'esame mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonchè sul sito del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
http://www.vigilfuoco.it

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti nella
qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purchè
in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
a) il venti per cento dei posti al personale dei ruoli
tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla
data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di partecipazione, abbia prestato tre
anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti
direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di
formazione di cui agli articoli 23 e 25 del citato decreto
legislativo n. 217/2005, o abbia maturato un'anzianità di servizio
di almeno sette anni se appartenente ad una qualifica inferiore a
ispettore antincendi. È ammesso a fruire di tale riserva il
personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione, non abbia riportato una sanzione disciplinare più
grave della sanzione pecuniaria;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni
e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio;
c) il dieci per cento dei posti a coloro che abbiano svolto per
almeno dodici mesi, alla data di scadenza del termine utile stabilito
per la presentazione della domanda di partecipazione, il servizio
civile nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
d) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione, la ferma biennale.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati
idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.