MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri. Anno 2019. (19E01426)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 11
Gazzetta 11 del 08/02/2019
Scadenza Concorso: 10/03/2019

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione Digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021 (Legge di bilancio 2019)»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanità militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre
2017, n. 228;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017,
concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di
studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle
prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 664-bis, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli ufficiali del
ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti
disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con
riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i
militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli
appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessità di soddisfare specifiche esigenze
dell'Arma dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale
e agroalimentare mediante l'indizione, per l'anno 2019, di un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali in
servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0009216 del 18 gennaio 2019
con la quale il I reparto personale dello Stato Maggiore della
Difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l'emissione del
bando in questione per l'anno 2019;
Ravvisata l'opportunità di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, fosse
ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei
carabinieri e con i termini di conclusione della procedura
concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a trenta
volte quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di
selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale
dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti:
a) nove, per i cittadini italiani che alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente
decreto;
b) due posti per i militari dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati,
carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti, revisori,
collaboratori e operatori dell'Arma stessa, che abbiano riportato,
nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a
«eccellente», che alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto.
2. Dei nove posti a concorso, di cui al precedente comma 1,
lettera a), del presente articolo, uno è riservato al coniuge e ai
figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio. Il posto riservato,
eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei,
sarà devoluto agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo potranno subire modifiche,
fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di
merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze dell'Arma dei
carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo
forestale.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della Difesa provvederà a darne
formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresi' la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sarà dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e
«www.carabinieri.it», definendone le modalità. Il citato avviso
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.