MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. (19E03764)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 20
Gazzetta 26 del 02/04/2019
Scadenza Concorso: 02/05/2019

 

 

Bando Completo

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali» modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme
Oro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che
ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di
polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di
atleti o di istruttori»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che
hanno cessato l'attività agonistica nel corso dell'anno 2018;
Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle federazioni sportive nazionali, che siano in possesso dei
requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti
della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati
all'art. 7 del presente bando.
3. I venti posti messi a concorso, per l'accesso alla qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di
Stato, sono ripartiti come segue:
un atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera;
specialità 200 metri; Cod. AL01 (Federazione italiana di atletica
leggera);
un atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista;
specialità scratch; Cod. CP01 (Federazione ciclistica italiana);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere;
distanza 5 km; Cod. NU01 (Federazione italiana nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di figura
su ghiaccio, specialità pattinaggio di figura individuale maschile;
Cod. PA01 (Federazione italiana sport del ghiaccio);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio su
ghiaccio, specialità short track; Cod. PA02 (Federazione italiana
sport del ghiaccio);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio su
ghiaccio, specialità pattinaggio velocità pista lunga - specialità
mass start; Cod. PA03 (Federazione italiana sport del ghiaccio);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
tallonatore nr. 2; Cod. RU01 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
seconda linea nr. 4 - 5; Cod. RU02 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
terza linea nr. 6 - 7; Cod. RU03 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
mediano di mischia nr. 9; Cod. RU04 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
mediano di apertura nr. 10; Cod. RU05 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
trequarti ala nr. 11 - 14; Cod. RU06 (Federazione italiana rugby);
due atleti, di sesso maschile, disciplina sci alpino,
specialità slalom gigante e slalom speciale; Cod. SA01 (Federazione
italiana sport invernali);
due atleti, di sesso maschile, disciplina sci di fondo,
specialità distance individuale e staffetta; Cod. SA02 (Federazione
italiana sport invernali);
un atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard, specialità
slalom parallelo e slalom gigante parallelo; Cod. SA03 (Federazione
italiana sport invernali);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria
Kg 58; Cod. PE01 (Federazione italiana pesistica);
un atleta, di sesso maschile, disciplina surfing, specialità
olimpica surf shortboard; Cod. SU01 (Federazione italiana sci nautico
e wakeboard);
un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l'arco,
specialità arco olimpico; Cod. TA01 (Federazione italiana tiro con
l'arco).
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle
discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti,
l'Amministrazione potrà assegnarli ad altra disciplina/specialità
tra quelle indicate al precedente comma 3.