MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Indizione, per l'anno 2019, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato. (19E04935)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 36 del 07/05/2019
Scadenza Concorso: 06/06/2019

 

 

Bando Completo

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici» cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008 n. 31, dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010 n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017
n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso;
Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del
Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali ed in particolare il Titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente
l'organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento e, in particolare, l'art. 17;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività e, in particolare, l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente
la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonchè
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di
imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, cosi' come modificato dal decreto legislativo del 28
dicembre 2013, n. 154, concernente il testo unico in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in
particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali,
è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici
di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 133, recante norme per il riordino degli
istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'allegato D
contenente la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti
professionali previsti dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.
137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ed
in particolare l'art. 6;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico
il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo,
ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro
della Pubblica Istruzione, d'ora in avanti denominato «regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n 270,
concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia
didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle
provincie di Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed
Agrotecnico e condiviso dall'ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per
la Formazione superiore e per la ricerca - direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato

Ordina:


Art. 1


1. È indetta, per l'anno 2019, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico e di agrotecnico laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito
agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti
professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonchè presso
Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti
ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Servizi»,
indirizzo «Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale» di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o
diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al
possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere
A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato D.P.R.,
svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a
9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario
Nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonchè i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami - ed i relativi programmi riportati nella
tabella B della presente ordinanza - è unica per tutti i candidati
di cui al precedente comma.