SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinquantanove unità di personale, area III, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. (19E09051)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 4
Gazzetta 61 del 02/08/2019
Scadenza Concorso: 01/09/2019

 

 

Bando Completo

I SEGRETARI GENERALI
della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti
e dell'Avvocatura dello Stato

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come
modificato dall'art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.
183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati), di seguito denominato il «Regolamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di
«adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilità agli strumenti informatici» ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso agli atti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la riserva
obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari
congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione «Linee guida sulle
procedure concorsuali»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'accordo sottoscritto fra la Giustizia amministrativa e le
organizzazioni sindacali in data 12 giugno 2009, in ordine
all'individuazione dei profili professionali del sistema di
classificazione del personale previsto dal CCNL del comparto
Ministeri sottoscritto in data 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data 12
novembre 2004, di definizione dei profili professionali;
Visto il contratto collettivo integrativo per la definizione dei
nuovi profili professionali per il personale dell'Avvocatura dello
Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della
Giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data 26
febbraio 2019, n. 41;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della
Corte dei conti, di cui al decreto presidenziale in data 14 febbraio
2019, n. 21;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato approvata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, come incrementata dall'art.
1, comma 318 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018,
registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2018, registro 1,
foglio 331;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(deliberazione n. 1/DEL/2010, nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio
2010, S.O. n. 21, come modificata con deliberazione n. 1/DEL/2011,
nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2011, n. 153);
Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione
dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
agosto 1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso alle
qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura
dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie
qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2,
comma 1 e 6, comma 2 della legge 15 ottobre 1986, n. 664»;
Visto l'art. 1, comma 318 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
che autorizza l'Avvocatura dello Stato ad assumere, tra l'altro,
personale appartenente all'area III, fascia retributiva F1;
Vista la Convenzione in data 12 luglio 2019, con la quale le
amministrazioni hanno convenuto di delegare alla Corte dei conti la
gestione della fase procedimentale di acquisizione delle domande di
partecipazione al concorso da parte dei candidati attraverso
l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale della Corte,
denominato portale «Concorsionline»;

Decretano:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive centocinquantanove unità di personale da
inquadrare nell'area funzionale terza - fascia retributiva F1 - da
destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici
della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
a) ottantotto posti presso la Giustizia amministrativa;
b) cinquantaquattro posti presso la Corte dei conti;
c) diciassette posti presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte
dei conti è riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell'amministrazione,
purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
bando.
4. Il cinquanta per cento dei posti a concorso previsti per la
Giustizia amministrativa è riservato, ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo
dell'amministrazione, purchè in possesso dei requisiti di cui
all'art. 3 del presente bando.
5. Il cinquanta per cento dei posti a concorso previsti per
l'Avvocatura dello Stato è riservato, ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo
della predetta amministrazione, purchè in possesso dei requisiti di
cui all'art. 3 del presente bando.
6. Si applica altresi', con riferimento ai posti previsti per
ciascuna delle amministrazioni, la riserva in favore del personale
militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del
presente bando.
7. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui
ai commi 3, 4, 5 e 6 sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.
8. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.