COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Anno 2019. (19E10590)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 3
Gazzetta 72 del 10/09/2019
Scadenza Concorso: 10/10/2019

 

 

Bando Completo

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
Servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonchè in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo
atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il 16 novembre
2018, al n. 2075, concernente le autorizzazioni ad assumere per
l'anno 2018, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata,
ai sensi dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere a tempo
indeterminato per l'anno 2018, tra l'altro, trecentosessantanove
allievi finanzieri;
Visto decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n.
127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorità gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Determina:

Art. 1

Posti disponibili

1. È indetta, per l'anno 2019, una procedura di selezione per il
reclutamento di tre allievi finanzieri del contingente ordinario
della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti,
nonchè ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di
polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con
invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità
lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi
richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneità attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di
revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove
selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di
Governo, nonchè di esigenze attualmente non valutabili nè
prevedibili.


Parte di provvedimento in formato grafico