MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi novantatrè ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell'Esercito, per l'anno 2019.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 93
Gazzetta 23 del 20/03/2020
Scadenza Concorso: 19/04/2020

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei Marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli,
categorie e specialità ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante la
«Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» (Legge di bilancio 2018);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di bilancio 2019);
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, in
corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante «Disciplina
dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi dell'art. 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare,
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390,
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato generale della sanità militare, recante «Modalità
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneità incondizionata al servizio militare;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione
dei dati;
Viste le lettere dello Stato maggiore della difesa n. M_D SSMD
REG2018 0173371 del 2 novembre 2018 e n. M_D SSMD REG2018 0090528 del
12 giugno 2018, concernenti i reclutamenti autorizzati per gli anni
2018 e 2019;
Vista la lettera dello Stato maggiore dell'Esercito n. M_D
E0012000 REG2019 0256121 del 12 dicembre 2019;
Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e
1-ter dell'art. 640, il comma 1 dell'art. 655, il comma 1 dell'art.
656 e il comma 1-quinquies dell'art. 2196-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»
introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di quarantasei Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con
riserva di sette posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di
ventitrè posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli,
con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
Sergenti e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al
ruolo dei Volontari in servizio permanente;
b) concorso per il reclutamento di dodici Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e
materiali dell'Esercito, con riserva di due posti a favore del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, con riserva di sei posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di un posto a
favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di un
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio
permanente;
c) concorso per il reclutamento di cinque Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'esercito, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con
riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
Marescialli;
d) concorso per il reclutamento di trenta Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato
dell'esercito, con riserva di quattro posti a favore del coniuge e
dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio, con riserva di quindici posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei Marescialli, con riserva di due posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di due posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio
permanente.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai
concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'amministrazione della difesa ne darà immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per gli interessati, nonchè nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La direzione generale per il personale militare si riserva
altresi' la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data notizia mediante
avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al
successivo art. 3 e nei siti internet www.difesa.it
www.esercito.difesa.it definendone le modalità. Il citato avviso
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.