COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di dieci allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 10
Gazzetta 35 del 05/05/2020
Scadenza Concorso: 04/06/2020
Bando Completo
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960
e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 28, relativa al
reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo n. 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e,
in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio,
esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visti gli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di dieci Carabinieri in ferma quadriennale, in qualità
di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il
reclutamento di dieci Carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad
atleti, riconosciuti di Interesse nazionale dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali
affiliate al CONI, per il Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri,
ripartiti nelle sottonotate discipline/specialità:
un posto sci alpino - maschile - specialità «slalom gigante e
slalom speciale» (F.I.S.I.);
un posto sci alpino - maschile - specialità «slalom speciale»
(F.I.S.I.);
due posti sci alpino - femminile - «tutte le specialità»
(F.I.S.I.);
un posto short track - maschile - specialità «1000 mt. e 1500
mt.» (F.I.S.G.);
un posto sci di fondo - femminile (F.I.S.I.);
un posto sci di fondo - maschile - «specialità sprint»
(F.I.S.I.);
un posto biathlon - maschile - specialità «sprint» (F.I.S.I.);
un posto «sci alpinismo - maschile» (F.I.S.I.).
un posto per atleta di sesso femminile - specialità «prove
multiple» (F.I.D.A.L.).
2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle
discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad
altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2020.
In tal caso, verrà data formale comunicazione mediante avviso che
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».