MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottantasette posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 87
Gazzetta 37 del 12/05/2020
Scadenza Concorso: 11/06/2020
Bando Completo
IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma
1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 80,
recante le modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla
qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019,
n. 166 «Regolamento recante requisiti d'idoneità fisica, psichica e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n.
167 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di
età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive
di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Visto l'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la nota n. 5572 del 27 gennaio 2020, con la quale la
Direzione centrale per le risorse umane ha comunicato il numero dei
posti da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica di vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Vista la nota n. 3154 del 27 marzo 2020 con cui, ai sensi
dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, è stata data
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
dell'avvio della procedura concorsuale per la qualifica di vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
È indetto concorso pubblico, per esami, a ottantasette posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purchè
in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, della laurea magistrale, dei titoli
abilitativi e degli altri requisiti di cui al successivo art. 2 ad
esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il
personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione
della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni
di servizio e che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione, la ferma biennale.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati
idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.