MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 20
Gazzetta 38 del 15/05/2020
Scadenza Concorso: 14/06/2020

 

 

Bando Completo

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza
nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha
disposto la proroga della sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi di cui all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto l'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme
Oro»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che
ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di
polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di
atleti o di istruttori»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che
hanno cessato l'attività agonistica nell'anno 2019;
Attesa pertanto la necessità di bandire un concorso pubblico,
per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati
all'art. 8 del presente bando.
3. I venti posti messi a concorso, per l'accesso alla qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di
Stato, sono ripartiti come segue:
quattro atleti, di sesso femminile, disciplina ginnastica
artistica, - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice GA03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
trequarti ala n. 11 - 14 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU06);
due atleti, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
trequarti centro n. 12 - 13 - Federazione Italiana Rugby (Codice
RU08);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15 ruolo
estremo n. 15 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU07);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
seconda linea n. 4 - 5 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio su
ghiaccio, specialità short track, distanze mt. 1000 - mt. 1500 - all
round - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice PA01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina snowboard,
specialità snowboard cross - Federazione Italiana Sport Invernali
(Codice SA04);
due atleti, di sesso maschile, disciplina biathlon -
Federazione Italiana Sport Invernali (Codice BT01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva,
specialità combinata - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
(Codice AR01);
due atleti, di sesso maschile, disciplina sci alpino,
specialità slalom speciale - slalom gigante - superg - combinata -
Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità
sciabola - Federazione Italiana Scherma (Codice SC03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità
spada - Federazione Italiana Scherma (Codice SC02);
due atleti, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialità
piattaforma 10 mt. - Federazione Italiana Nuoto (Codice TU02);
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle
discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti,
l'Amministrazione può assegnarli ad altra disciplina/specialità tra
quelle indicate al precedente comma 3.