MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina militare, per l'anno 2021.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 17
Gazzetta 97 del 15/12/2020
Scadenza Concorso: 14/01/2021
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'Ordinamento militare», di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice
dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244»;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022;
Vista la lettera n. M_D MSTAT RG19 0041250 del 16 giugno 2020,
con la quale lo Stato Maggiore della Marina militare ha chiesto di
indire per l'anno 2021 tre concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina di complessivi (diciassette) Ufficiali in servizio permanente
nei ruoli normali della Marina militare, di cui cinque nel Corpo del
Genio della Marina, tre specialità armi navali e due specialità
infrastrutture, sette nel Corpo sanitario militare marittimo e cinque
nel Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0094580 del 30 giugno 2020
dello Stato Maggiore della difesa concernente il piano dei
reclutamenti per l'anno 2021;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio
2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Giovanni
Pettorino a Comandante generale delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della
Marina militare:
a) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello
del Corpo del genio della marina, cosi' suddivisi:
1) tre per la specialità armi navali;
2) due per la specialità infrastrutturali;
b) concorso per la nomina di sette ufficiali del Corpo
sanitario militare marittimo - medici, cosi' suddivisi:
1) tre tenenti di vascello, specialisti in malattie
dell'apparato cardiovascolare, in ortopedia e traumatologia, in
medicina del lavoro, in psichiatria, in oftalmologia o in
otorinolaringoiatria, in medicina dello sport e in anestesia e
rianimazione;
2) quattro sottotenenti di vascello, medici generici;
c) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello
del Corpo delle Capitanerie di Porto, cosi' suddivisi:
1) due per laureati in giurisprudenza;
2) tre per laureati in ingegneria informatica.
2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali
ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio
senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 2);
b) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b),
numero 1) e tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b),
numero 2);
c) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c),
numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c),
numero 2).
Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto
è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettere a) e b) per mancanza di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza
armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a
entrambi i rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di
merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettere c), numeri 1) e 2), per mancanza
di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale
militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della
Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento all'altro
concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto
non ricoperto sia un posto riservato, esso sarà a sua volta
destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, semprechè
nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano
concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80%
previsto dal già citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne darà immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel portale dei concorsi on
line del Ministero della difesa definendone le modalità e avrà
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.