MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di ventitrè atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 23
Gazzetta 99 del 22/12/2020
Scadenza Concorso: 21/01/2021

 

 

Bando Completo

IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art.
28, che dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha
disposto la proroga della sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi di cui all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identità
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto l'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme
Oro»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le
disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione
alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare o civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori»;
Visto l'art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale è disposto che «non è più
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di
reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai
ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
civile e del Corpo dei vigili del fuoco».
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che
hanno cessato l'attività agonistica nell'anno 2020;
Attesa pertanto la necessità di bandire un concorso pubblico,
per titoli, per l'assunzione di ventitrè atleti da assegnare ai
gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione
di ventitrè atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato
- Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati
all'art. 8 del presente bando.
3. I ventitrè posti messi a concorso, per l'accesso alla
qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della
Polizia di Stato, sono ripartiti come segue:
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
mediano di mischia - nr. 9 - Federazione italiana rugby (codice
RU01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera,
specialità salto in alto - Federazione italiana di atletica leggera
(codice AL01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera,
specialità salto triplo - Federazione italiana di atletica leggera
(codice AL02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo categoria -81 kg
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU01);
due atleti, di sesso maschile, disciplina judo categoria -90 kg
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina lotta greco romana,
categoria 97 kg - Federazione italiana judo lotta karate arti
marziali (codice LO01)
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 200
mt. misti - 400 mt. stile libero - 400 mt. misti - Federazione
italiana nuoto (codice NU01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina tuffi - specialità
piattaforma 10 mt. - Federazione italiana nuoto (codice TU01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria
kg 48 - Federazione pugilistica italiana (codice PU01);
due atleti, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità
fioretto individuale ed a squadre - Federazione italiana scherma
(codice SC01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità
fioretto individuale ed a squadre - Federazione italiana scherma
(codice SC02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva,
specialità speed - Federazione arrampicata sportiva italiana (codice
AR01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva,
specialità boulder - Federazione arrampicata sportiva italiana
(codice AR02);
un atleta, di sesso femminile, disciplina combinata nordica -
Federazione italiana sport invernali (codice SA01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina taekwondo - categoria
53 kg - Federazione italiana taekwondo (codice TK01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina surfing, specialità
surf olimpico shortboard - Federazione italiana sci nautico e
wakeboard (codice SU01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina vela - specialità
windsurf olimpico rs:x - Federazione italiana vela (codice VE01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto di fondo,
specialità 2,5 km - 5 km - 10 km - Federazione italiana nuoto
(codice NU02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa, specialità
canoa canadese C1 1000 mt. - voga sinistra - Federazione italiana
canoa kayak (codice CA01);
due atleti, di sesso maschile, disciplina canottaggio,
categoria «senior» - specialità «quattro con» - Federazione italiana
canottaggio (codice CA02).
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle
discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti,
l'Amministrazione può assegnarli ad altra disciplina/specialità tra
quelle indicate al precedente comma 3.