COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 571
Gazzetta 100 del 29/12/2020
Scadenza Concorso: 29/01/2021

 

 

Bando Completo

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonchè in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8,
recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del
Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della
medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere
c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31
dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 36, commi 22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a
taluni requisiti di partecipazione al concorso per i volontari delle
Forze armate;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella
Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorità gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 302, del 29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il
reclutamento, tra l'altro, di trecentoventicinque allievi finanzieri,
a decorrere dal 1° ottobre 2020;
Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 302, del 31 dicembre 2018, che autorizza, in aggiunta alle
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il
reclutamento, tra l'altro, di duecentoventisette allievi finanzieri,
non prima del 1° ottobre 2020;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerato che:
al fine di accrescere l'efficienza della componente
specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo
della guardia di finanza, si rende necessario destinare - ai sensi
dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/1995
- centoventi unità al reclutamento di personale del ruolo di base da
avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo
i candidati di ambo i sessi a prove di efficienza fisica e
all'ulteriore accertamento dell'idoneità al servizio nel peculiare
settore d'istituto, nel cui ambito è richiesto il superamento dei
medesimi parametri minimi di idoneità;
conseguentemente, delle residue quattrocentocinquantuno unità,
trecentoquindici unità sono da riservare - ai sensi dell'art. 703
del richiamato decreto legislativo n. 66/2010 (Codice
dell'ordinamento miliare) - ai volontari in ferma prefissata delle
Forze armate;
Valutata l'opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e
rigorosa selezione nonchè la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto, per l'anno 2020, un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi
finanzieri cosi' ripartiti:
a) cinquecentodieci del contingente ordinario di cui:
(1) duecentosettantatrè riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate;
(2) duecentotrentasette destinati ai cittadini italiani
secondo la seguente suddivisione:
(a) centoventi da avviare al conseguimento della
specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»;
(b) centodiciassette non specializzati;
b) sessantuno del contingente di mare di cui:
(1) quarantadue riservati ai volontari in ferma prefissata
delle Forze armate ripartiti come segue:
(a) venticinque da avviare al conseguimento della
specializzazione «Motorista navale»;
(b) diciassette da avviare al conseguimento della
specializzazione «Operatore di sistema»;
(2) diciannove destinati ai cittadini italiani ripartiti come
segue:
(a) undici da avviare al conseguimento della
specializzazione «Motorista navale»;
(b) otto da avviare al conseguimento della specializzazione
«Operatore di sistema».
2. Ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati:
a) due posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto
(2)(a);
b) sedici posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto
(2)(b).
3. È consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui ai
precedenti commi 1 e 2.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in un
questionario a risposta multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneità attitudinale;
e) accertamento dell'idoneità al servizio «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti;
f) valutazione dei titoli.
5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
6. Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili nè prevedibili anche connesse
all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da
«COVID-19», si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso,
di sospendere rimodulare o rinviare le prove concorsuali, di
modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali
di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione
al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di
assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di governo.