MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, per il 2020, al Centro sportivo dell'Aeronautica militare.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 14
Gazzetta 100 del 29/12/2020
Scadenza Concorso: 09/02/2021

 

 

Bando Completo

IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il dcreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo cui le
disposizioni recate da detto regolamento non trovano applicazione -
fra l'altro - alle procedure di reclutamento del personale militare
delle Forze armate da destinare ai gruppi sportivi in qualità di
atleti o istruttori;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il
2020;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2020 0101604 del 13 novembre
2020 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, contenente gli elementi
di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per
titoli, per il reclutamento di 14 volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) dell'Aeronautica militare, in qualità di
atleta, per il 2020;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'art.
28, che prevede la possibilità di fissare, per particolari
discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti -
minimo e massimo - di età per il reclutamento degli atleti dei
gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l'art. 1524, comma 2 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre
2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al
foglio. n. 2649 - relativo alla sua conferma nell'incarico di vice
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390,
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare e, in particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalità di sostituzione in caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del direttore generale per il
personale militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto, per il 2020 un concorso, per titoli, per l'accesso
al Centro sportivo dell'Aeronautica militare di 14 VFP 4, in qualità
di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito
indicate:
a) ginnastica:
due atlete di sesso femminile nella specialità ritmica
d'insieme;
b) atletica leggera:
un atleta di sesso maschile nella specialità 60 m
ostacoli/110 m ostacoli;
un atleta di sesso maschile nella specialità lancio del
disco;
un atleta di sesso femminile nella specialità 1500 m/ 5000
m/ corsa campestre;
c) scherma:
due atlete di sesso femminile nella specialità spada;
un atleta di sesso femminile nella specialità sciabola;
d) tiro con l'arco:
un atleta di sesso femminile nella specialità arco olimpico;
un atleta di sesso maschile nella specialità arco olimpico;
e) curling:
un atleta di sesso maschile;
f) tiro a volo:
un atleta di sesso femminile nella specialità fossa
olimpica;
g) vela:
un atleta di sesso maschile nella specialità 49er;
i) beach volley:
un atleta di sesso maschile.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piiu delle
specialità indicate, l'Amministrazione della difesa si riserva la
facoltà di devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di
cui al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione
della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del
Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di interesse e
approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link
reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.