MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 1000
Gazzetta 100 del 29/12/2020
Scadenza Concorso: 28/01/2021

 

 

Bando Completo

IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente il «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare l'art. 33;
Visto l'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e l'art. 37 sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue
straniere;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,
recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della
difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 5, il
quale dispone che fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo n. 95 del 2017, nonchè l'art. 3, commi 6, 7-bis,
7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identità
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, contenente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso
ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
settembre 2019, di autorizzazione ad assumere in favore delle
amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per
esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia
di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione
di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 3.
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1, centosessantasette
posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in
possesso del prescritto titolo di studio e centosessantasette posti
sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con
almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del
presente bando in possesso dei requisiti previsti dal successivo art.
3.